Giudice di pace decisione secondo equità appello critica vincolata non ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 16126 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono soggette esclusivamente all’appello a critica vincolata previsto dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006. Il ricorso per cassazione avverso tali decisioni è inammissibile, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla competenza e al difetto di motivazione, essendo ammesso solo in due ipotesi: accordo delle parti per omettere l’appello, ex art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti, ex art. 114 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio una banca davanti al giudice di pace, chiedendo il rimborso dell’imposta di registro versata per la registrazione di una precedente sentenza del tribunale. Il giudice di pace accoglieva la domanda, rilevando che l’attore aveva dimostrato con il modello F23 il pagamento della somma e il diritto di ripeterla dalla controparte rimasta soccombente in quel giudizio.
La banca proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: nullità della sentenza per assenza o mera apparenza della motivazione; difetto di interesse ad agire dell’attore, poiché la sentenza registrata costituiva già titolo esecutivo per il recupero delle spese di registrazione; violazione del ne bis in idem; abusiva parcellizzazione del credito; eccessività delle spese di lite liquidate, superiori al valore della domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della ammissibilità del ricorso, qualificando la controversia come avente ad oggetto profili di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice di pace il potere di decidere secondo equità le cause di valore non eccedente euro 1100.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 339 cod. proc. civ. Nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze di equità del giudice di pace erano inappellabili e assoggettate esclusivamente al ricorso in cassazione. La riforma del 2006 ha invece introdotto un appello a critica vincolata, ammesso esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 206 del 2004, che aveva statuito come il giudice di pace, quando decide secondo equità, debba rispettare le norme processuali, costituzionali e comunitarie. La riforma legislativa ha recepito tali indicazioni, ponendo un filtro all’accesso alla Corte di legittimità in relazione alle controversie di modesto valore economico.
Conseguentemente, il rimedio impugnatorio ordinario avverso le sentenze emesse nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria è rappresentato esclusivamente dall’appello ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla competenza e al difetto di motivazione. Il ricorso per cassazione resta ammesso solo nel caso di accordo tra le parti per omettere l’appello, ex art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero di pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti, ex art. 114 cod. proc. civ. (in tal senso Cass., sez. 6-3, n. 34524 del 2021; Cass., sez. 6-1, n. 27356 del 2017; Cass., sez. 2, n. 1517 del 2024).
Poiché nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie, e la sentenza impugnata è stata emessa successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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