Controllo a tavolino e inerenza dei costi: oneri e contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 16914 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le garanzie previste dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000 presuppongono lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’attività del contribuente e non si applicano ai controlli effettuati nella sede dell’Amministrazione finanziaria, cd. controllo a tavolino. In tale ipotesi non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, mentre per l’IVA è sufficiente che il contraddittorio, quando dovuto, si realizzi in modo effettivo con gli strumenti concretamente adottati. Quanto alla deducibilità dei costi, l’inerenza integra un giudizio qualitativo sulla riferibilità della spesa all’attività d’impresa, ed è il contribuente a dover provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2008, con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto una quota dei canoni di locazione di un immobile, ritenendoli indeducibili per difetto di inerenza.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso nel merito, ma rigettava l’eccezione di violazione del contraddittorio preventivo. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia e accoglieva quello incidentale della contribuente, ravvisando il mancato rispetto del termine dilatorio e l’inadeguatezza della motivazione sull’inerenza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’ambito di applicazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000. La Corte ribadisce che le garanzie dello Statuto postulano lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente, richiamando Cass. n. 7957 del 2014. Ne deriva che l’obbligo di redazione del processo verbale di constatazione e il rispetto del termine dilatorio non operano per i controlli svolti nella sede dell’Amministrazione.

Nel caso di specie l’istruttoria si era svolta a tavolino, su dati e documenti acquisiti dalla contribuente. La Corte richiama Cass. n. 24793 del 2020 e conferma che il motivo è fondato.

Quanto al contraddittorio, la Corte distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati, in linea con Sezioni Unite n. 24823 del 2015. Per i tributi non armonizzati, oggetto di ripresa, non è rinvenibile nell’ordinamento un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, che sussiste solo dove specificamente sancito. Per l’IVA, invece, non essendo prescritta alcuna forma vincolata, è sufficiente che il contraddittorio si realizzi in modo effettivo con gli strumenti adottati (Cass. n. 20436 del 2021). L’invio dell’invito a esibire documentazione e la redazione dei relativi verbali integrano un contatto idoneo a qualificarsi come contraddittorio endoprocedimentale.

Il secondo motivo concerne la violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod. civ. e l’adeguatezza della motivazione sull’inerenza. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’inerenza, intesa come giudizio qualitativo sulla riferibilità del costo all’attività produttiva del reddito, con esclusione di ogni valutazione quantitativa (Cass. n. 450 del 2018); congruità e antieconomicità rilevano solo come indici sintomatici dell’inesistenza del requisito (Cass. n. 3170 del 2018; Cass. n. 18904 del 2018).

Sul piano probatorio, spetta al contribuente provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi deducibili (Cass. n. 13300 del 2017). In materia di IVA, la manifesta e macroscopica antieconomicità dell’operazione, dimostrata dall’Amministrazione, assume rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene, con conseguente esclusione della detrazione (Cass. n. 2240 del 2018; Cass. n. 27961 del 2021).

Il giudice di appello non ha verificato se il canone corrisposto fosse sproporzionato rispetto al canone di leasing pagato dalla locatrice, a quelli concordati con altri soggetti e al volume d’affari conseguito. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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