Impugnazione cartella conosciuta da estratto di ruolo richiede allegazione interesse ad agire (Cass. civ. Sez. III n. 17906 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella di pagamento conosciuta dal contribuente mediante autonoma acquisizione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021, seleziona i casi in cui la notificazione invalida della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire. Tale condizione dell’azione ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione per effetto di ius superveniens fino al momento della decisione, con applicazione anche ai processi pendenti. Ne deriva che l’interesse ad agire deve essere allegato e dimostrato dall’opponente, anche nel giudizio di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., e che non integra tale interesse la deduzione di fatti estintivi successivi, quale la prescrizione del credito, in difetto di una situazione di obiettiva incertezza.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace avverso una cartella di pagamento emessa dall’ente della riscossione, riferita a sanzioni amministrative per l’annualità 2014 richieste dalla Prefettura. Sosteneva di aver conosciuto la cartella solo dopo aver chiesto gli estratti di ruolo al concessionario e ne chiedeva la declaratoria di prescrizione, oltre alla nullità per inesistenza o illegittimità della notifica.

L’opposizione era rigettata in primo grado. In appello il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento, dichiarava che il contribuente nulla doveva alla Prefettura rimasta contumace e, per il resto, confermava la sentenza. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, dolendosi del rigetto dell’eccezione di disconoscimento della copia della notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione conseguente a carenza di interesse. Il ricorso muove, infatti, dalla conoscenza della cartella ottenuta mediante acquisizione autonoma di un estratto di ruolo da parte del ricorrente.

Su tale ammissibilità è intervenuto l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973. Le Sezioni Unite n. 26283/2022 hanno affermato che la disposizione, selezionando specifici casi di invalidità della notificazione, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura “dinamica”, che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.

Da ciò consegue che la norma incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nelle fasi di merito con la rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione.

Applicando il principio, il ricorrente non ha dimostrato né allegato un interesse di tal fatta, né nel merito né in sede di legittimità. Tale interesse non può ravvisarsi nella sola eccezione di prescrizione del credito: l’impugnazione della cartella conosciuta da estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica e relativamente al credito riportato, non per dedurre fatti estintivi successivi, mancando una situazione di obiettiva incertezza quando nessuna iniziativa esecutiva sia stata avviata.

Difettando una condizione dell’azione, la causa non poteva essere proposta, il che rende superfluo l’esame delle censure svolte. La Corte compensa integralmente le spese dei due gradi di merito, in ragione della sopravvenienza normativa, e non provvede sulle spese di legittimità; esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *