Meritevolezza della clausola rischio cambio nel leasing va valutata in concreto (Cass. civ. Sez. III n. 17958 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non alla convenienza, alla chiarezza né all’aleatorietà del contratto o delle sue clausole. Non è di per sé immeritevole di tutela, né costituisce strumento finanziario derivato implicito con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 58 del 1998, la clausola di un contratto di leasing che prevede il mutamento della misura del canone in funzione delle variazioni di un indice finanziario e delle fluttuazioni del tasso di cambio, con invariabilità nominale dell’importo mensile e separata regolazione dei rapporti dare/avere. Il patto atipico è immeritevole solo quando il risultato cui mira contrasta con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione. Il giudizio di meritevolezza va condotto in concreto, sulla causa concreta, e non in astratto.

Il Fatto

Una società di leasing immobiliare e una società utilizzatrice stipulano un contratto di locazione finanziaria contenente una clausola di indicizzazione dei canoni al rischio cambio euro/franco svizzero. A fronte del mancato pagamento di alcuni canoni, la concedente ottiene un decreto ingiuntivo non opposto. Insorta la crisi del rapporto, il giudice di primo grado ravvisa una responsabilità precontrattuale della concedente per violazione degli obblighi informativi sui rischi, riducendo la penale contrattuale ad equità.

La Corte d’appello di Trieste, riformando in parte, ritiene la clausola rischio cambio un autonomo contratto atipico, privo di meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. per il significativo squilibrio dei rischi a carico del solo utilizzatore, e condanna la concedente alla restituzione delle somme percepite in forza della clausola. Entrambe le parti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i ricorsi, qualificando come principale quello dell’utilizzatrice e dei garanti e come incidentale quello della concedente, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione. Ritiene logicamente prioritario lo scrutinio del ricorso incidentale, fondato e suscettibile di assorbire i primi sei motivi del ricorso principale.

Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5657 del 23/02/2023: il giudizio di immeritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. investe non il contratto in sé, ma il risultato che le parti hanno inteso perseguire, cioè lo scopo pratico o causa concreta. Esso non coincide con il giudizio di liceità dell’oggetto o della causa, né con un apprezzamento di convenienza economica.

Ne deriva che un contratto non è immeritevole sol perché poco conveniente per una parte. L’ordinamento tutela il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non chi, libero e informato, abbia compiuto scelte non pienamente satisfattive dei propri interessi. Il risultato è immeritevole solo se contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume o all’ordine pubblico, in coerenza con gli artt. 2, 4 e 41 Cost.

La clausola di indicizzazione del canone al tasso di cambio non è dunque di per sé immeritevole, né integra uno strumento finanziario derivato implicito. La Corte censura le argomentazioni del giudice di merito, giudicate astratte e avulse da una puntuale analisi del testo della clausola secondo i criteri di ermeneutica contrattuale degli artt. 1362 cod. civ. e ss.

Consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio di meritevolezza valutando in concreto gli scopi pratici perseguiti. I primi sei motivi del ricorso principale restano assorbiti; il settimo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non indicando gli scritti difensivi ove sarebbe stata dedotta l’illegittimità delle fideiussioni e della segnalazione alla centrale rischi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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