Revoca sospensione condizionale per causa ostativa ignorata dal giudice (Cass. pen. Sez. V n. 28145 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. quando la causa ostativa fosse ignota al giudice di primo grado, ancorché nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto. A quest’ultimo è precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo, non avendo egli espresso alcuna valutazione, neppure implicita. Il giudice del rinvio, nel dare attuazione al mandato della sentenza rescindente, deve compiere il controllo ex actis sulla conoscenza concreta della causa ostativa e trarne le conseguenze applicando il diritto vivente. È di ostacolo alla revoca non la mera conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, ma la sua conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti.
Il Fatto
Con ordinanza del 13 dicembre 2024, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del 4 giugno 2014, confermata in appello nel 2019 e divenuta irrevocabile il 20 settembre 2019. Il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., poiché con precedente pronuncia del 31 gennaio 2014 l’interessato era già stato condannato a pena sospesa.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 623 cod. proc. pen.: il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto della sentenza rescindente e non avrebbe potuto revocare il beneficio applicando la «nuova» giurisprudenza delle Sezioni unite.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione muove dalla sentenza rescindente con cui la Prima Sezione aveva annullato la precedente ordinanza di revoca, per non aver il giudice dell’esecuzione accertato, mediante acquisizione del fascicolo, se la Corte territoriale fosse stata a conoscenza della causa ostativa. Il controllo imposto è ex actis: occorre verificare se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
Tale accertamento è indispensabile perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, è di ostacolo alla revoca non la mera conoscibilità della causa ostativa, bensì la conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo).
Il giudice del rinvio ha eseguito quel controllo: al momento della sentenza del 4 giugno 2014 il casellario risultava nullo e la causa ostativa era ignota al Tribunale, mentre era nota alla Corte d’appello. Quest’ultima, però, non aveva pronunciato sul punto, non essendo stato devoluto alla sua cognizione, e il pubblico ministero non aveva impugnato la concessione del beneficio.
Su queste premesse la Corte ha applicato il principio delle Sezioni unite secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello non investito sul punto, cui è precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari).
Il principio, chiarisce la Corte, non contrasta con quello della sentenza rescindente, ma ne regola le conseguenze: poiché il punto sulla sospensione non ha formato oggetto di devoluzione al giudice d’appello, la presenza agli atti dell’attestazione dei precedenti ostativi non ha determinato alcuna preclusione all’intervento revocatorio, non avendo quel giudice espresso alcuna valutazione, nemmeno implicita. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.