Consorzi bonifica siciliani accorpati legittimati ad emettere ruoli fino al completamento dell’accorpamento (Cass. civ. Sez. V n. 25648 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani disposto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 non ne determina l’estinzione immediata: la riunificazione è obiettivo programmatico che si realizza solo al termine della procedura di riorganizzazione, con conseguente permanenza in vita dei consorzi accorpati sino al suo completamento. Ne deriva la loro legittimazione ad adottare gli atti impositivi e di esazione secondo gli affidamenti in atto. La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente di ricostruire il calcolo dell’imposta con una semplice operazione aritmetica tra imponibile e importo richiesto, restando estranea alla fase di legittimità ogni doglianza sul calcolo. Il mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. non è configurabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni segue lo schema della delega intersoggettiva di fonte legislativa.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una consorziata una cartella di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2015-2017, per opere irrigue. La contribuente impugnava l’atto deducendone l’insufficienza motivazionale, l’estinzione del precedente concessionario e l’infondatezza della pretesa, evocando in giudizio il consorzio e l’agente.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ravvisando il difetto di motivazione. La Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello dell’agente, confermando l’insufficienza motivazionale e ritenendo nulla la costituzione del consorzio, in quanto ente non più esistente per effetto dell’accorpamento, con conseguente disapplicazione della delibera commissariale di gestione interinale.

La Motivazione della Corte

Il consorzio ricorre con quattro motivi. La Corte ritiene infondato il primo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’introduzione d’ufficio della questione relativa all’estinzione. La questione attiene alla legitimatio ad causam ed è rilevabile d’ufficio; trattandosi di questione di puro diritto, non è neppure necessaria l’assegnazione del termine ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

È invece fondato il secondo motivo. Dall’esame della cartella emergono l’individuazione catastale dei terreni, la superficie, il reddito dominicale e l’imponibile, con l’importo annuo dovuto. Il coefficiente di calcolo non è esposto, ma può ricavarsi con una semplice operazione aritmetica. Il vizio si risolve in un problema di calcolo, ossia in una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità. Va distinto il piano della motivazione dell’atto da quello della prova della pretesa impositiva: ove gli elementi indicati rendano comprensibili i presupposti dell’imposizione, l’atto è validamente motivato.

È parimenti fondato il terzo motivo. La Corte ricostruisce il quadro normativo e regolamentare, richiamando la previsione dell’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del consorzio di bonifica regionale, che mantiene vigenti piani, ruoli e affidamenti degli accorpati fino a diversa determinazione degli organi. La riunificazione non postula l’estinzione immediata dell’ente accorpato: la stessa legge regionale contempla termini non perentori per l’approvazione dello statuto e del regolamento, e l’assenza di una fase di liquidazione conferma che l’esito estintivo è momento conclusivo di un processo. Nel periodo transitorio, più volte prorogato, i consorzi accorpati hanno continuato a svolgere le attività impositive.

Quanto al quarto motivo, assorbito, la Corte precisa che la fattispecie esula dalla delega di funzioni: il consorzio accorpato ha esercitato le attività già ad esso affidate. La qualificazione come mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. è superflua ed errata, non essendo l’istituto esportabile in ambito pubblicistico, né configurabile una delegazione interorganica stante l’alterità soggettiva tra i due enti. Tale erronea enunciazione non priva il consorzio del potere di emanare l’atto, in ragione della sua sopravvivenza e del perdurante affidamento del servizio.

Il ricorso è accolto nei motivi secondo e terzo, rigettato il primo e assorbito il quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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