Accorpamento consorzi bonifica siciliani e permanenza poteri enti accorpati (Cass. civ. Sez. V n. 27498 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione dei nuovi enti, non dispone l’estinzione dei consorzi accorpati. L’estinzione costituisce l’esito conclusivo del processo di accorpamento e non un effetto istantaneo dell’istituzione del nuovo ente. Fino al completamento di tale processo i consorzi accorpati conservano la propria soggettività e i poteri già loro affidati, compreso quello di emanare gli atti impositivi. È pertanto legittimo l’avviso emesso dal consorzio accorpato, ancorché la delibera commissariale qualifichi la sua attività in termini di mandato senza rappresentanza, istituto non esportabile in ambito pubblicistico. L’erronea enunciazione di tale rapporto è irrilevante e non incide sulla titolarità del potere impositivo.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, mediante la concessionaria della riscossione notificò a un consorziato una cartella di pagamento per il contributo opere irrigue relativo agli anni 2015-2017. Il consorziato propose ricorso, evocando in giudizio il Consorzio di Bonifica 6 Enna e l’agente della riscossione, lamentando l’illegittimità dell’avviso e l’infondatezza della pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Enna accolse il ricorso. Il Consorzio propose appello e nel giudizio di secondo grado si costituì l’erede del consorziato, nel frattempo deceduto. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, dichiarò inammissibile il gravame, ritenendo che il Consorzio emittente non fosse più esistente al momento dell’emissione dell’avviso, per effetto dell’accorpamento disposto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, e che il mandato senza rappresentanza fosse nullo perché conferito a soggetto giuridico estinto. Il Consorzio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il secondo motivo, che investe la lettura della norma regionale operata dal giudice di merito. Il punto dirimente è se l’istituzione dei nuovi macro-consorzi importi estinzione immediata degli enti accorpati. La Corte ritiene che la tesi del giudice regionale poggi su un’equiparazione assertiva tra accorpamento e abolizione, non conciliabile con il senso letterale della disposizione.
La norma regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali, indica un obiettivo programmatico e pianifica il nuovo assetto organizzativo, senza estinguere per dato normativo le precedenti entità. La riunificazione non postula di per sé l’estinzione dell’ente accorpato. La stessa legge contempla termini, non perentori, per l’approvazione dello statuto e del regolamento dei nuovi enti: ciò accredita l’idea che l’operatività dei nuovi consorzi sia prefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, con permanenza in vita dei consorzi accorpati fino al suo completamento.
La Corte richiama la propria pronuncia n. 15351/2023, che in altro contesto ha escluso la soppressione dei consorzi accorpati, valorizzando l’assenza di una fase di liquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio. Richiama altresì la pronuncia n. 22104/2025, relativa ai consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria, secondo cui l’estinzione del consorzio accorpato non interviene prima che la procedura di accorpamento sia portata a termine, non essendovi norma che statuisca in tal senso.
Quanto al terzo motivo, assorbito, la Corte precisa che la fattispecie si colloca fuori dalla delega di funzioni: il Consorzio 6 Enna esercitava le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione. La direttiva commissariale che lo qualificava mandatario senza rappresentanza è stata superflua, perché l’affidamento era ancora in atto, ed errata, perché il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 cod. civ. non è esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva. Tale erronea enunciazione non ha però privato il Consorzio del potere di emanare l’atto, in ragione della sua sopravvivenza e della permanenza degli affidamenti, e non ha avuto ricadute sul rapporto tributario.
Il ricorso è accolto nel secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.