Motivazione apparente e omessa pronuncia nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 25649 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice. La sanzione di nullità per error in procedendo presuppone la violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere, ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto ove la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. La denuncia di error in iudicando che solleciti una rivalutazione del ragionamento decisorio e un nuovo esame dei fatti è inammissibile in cassazione.
Il Fatto
Un Comune ha intimato a una società il pagamento di una somma a titolo di maggiore TARI per l’anno di imposta 2019, in relazione a un capannone industriale adibito a rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo necessaria, ai fini dell’esenzione totale o parziale dal tributo, la previa denuncia della contribuente, nella specie omessa. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., sull’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e sulla motivazione apparente. Il Comune si è costituito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente deduce l’error in iudicando, lamentando che i giudici di appello avrebbero disapplicato la normativa sulla TARI rendendo viziata la motivazione. Il motivo è respinto: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, va letta, alla luce degli artt. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Denunciabile è dunque solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Il secondo motivo denuncia omessa pronuncia sulle disposizioni che prevedono l’esclusione dalla TARI e sulla documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui non basta la mancanza di un’espressa statuizione: occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, secondo Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 3756 del 2013, Cass. n. 29191 del 2017 e Cass. n. 16703 del 2022.
Nel caso concreto i giudici di appello hanno confermato la legittimità della pretesa impositiva, rigettando implicitamente le argomentazioni incompatibili con la decisione. La Corte regionale ha rilevato che la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione per il 2019, non assolvendo all’onere di comunicazione delle condizioni che avrebbero consentito la riduzione della tariffa. Quanto alla mancata valutazione degli elementi di prova, si tratta di deduzioni sommarie e generiche, attinenti al percorso motivazionale e non riconducibili al vizio di omessa pronuncia. Il profilo relativo alla documentazione sui rifiuti speciali è poi inammissibile, tendendo a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità.
Il terzo motivo, formulato in via condizionata, censura la sentenza per motivazione apparente sul rigetto delle eccezioni riproposte in appello. La Corte ribadisce che il vizio ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non indicando su quali prove abbia fondato il convincimento. La sanzione di nullità colpisce anche le sentenze con motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di giustificazione non è dato comprendere le ragioni della decisione. Tuttavia, nella specie la sentenza impugnata ha affermato il mancato assolvimento degli oneri di denunzia e informazione, rendendo individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il convincimento.
Nota della Redazione
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