Deposito telematico inefficace senza accettazione della cancelleria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25995 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel deposito telematico di un atto processuale la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale per valutarne la tempestivita’. Tale effetto e’ peraltro anticipato e meramente provvisorio, restando subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, provati dal messaggio p.e.c. di esito dei controlli automatici e dalla quarta p.e.c. di accettazione da parte della cancelleria. In caso di mancato completamento dell’iter, e in particolare ove l’esito di una o di entrambe le ultime fasi risulti negativo, il deposito telematico, pur perfetto, non puo’ dirsi efficace, perche’ inidoneo al raggiungimento dello scopo. La parte incolpevolmente decaduta puo’ rimediare mediante la tempestiva ripresa della procedura di deposito oppure con la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente nei confronti della societa’ controricorrente avverso la sentenza di primo grado, per decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c. La corte territoriale ha considerato incontestato che la cancelleria, il 10 luglio 2019, aveva comunicato all’appellante – che il giorno precedente aveva tentato un deposito telematico – l’impossibilita’ di concludere correttamente l’inserimento telematico.
Secondo il giudice d’appello, l’istanza e il successivo deposito, ai fini del rimedio restitutorio ex art. 153 c.p.c., avrebbero dovuto intervenire in un termine necessariamente breve, in relazione al principio della ragionevole durata del processo. L’appellante, consapevole dal 10 luglio 2019 del mancato perfezionamento del deposito, aveva atteso fino al 24 dicembre 2019 per dare corso all’ulteriore impulso processuale. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; la societa’ ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sul deposito telematico degli atti processuali, sostenendo che la terza e la quarta p.e.c. attengano a controlli dai quali non dipende il perfezionamento dell’effetto giuridico del deposito, ma solo il caricamento dell’atto nel fascicolo telematico e la sua visibilita’ alle altre parti.
La Corte ha giudicato la censura infondata in diritto, rilevando la conformita’ della sentenza impugnata a condivisa giurisprudenza, richiamando di recente Cass. n. 26617/2025 e Cass. n. 13004/2026. Ha ribadito la distinzione, quanto alla valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti concernenti la tempestivita’ del deposito e quelli riguardanti la definitiva regolarita’ dello stesso.
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito ed e’ il riferimento temporale per valutarne la tempestivita’ (Cass., Sez. un., n. 22834/2022; Cass. n. 12422/2022; Cass. n. 19796/2021). Tale efficacia e’ pero’ un effetto anticipato meramente provvisorio, subordinato all’esito positivo delle successive p.e.c., quella dell’esito dei controlli automatici e quella di accettazione del deposito.
Lo scopo del deposito non puo’ dirsi raggiunto finche’ non vi sia l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria, che ne determina la conoscibilita’ per le parti e il giudice, provata dal messaggio p.e.c. contenente l’esito dell’intervento di accettazione. In caso di mancato completamento dell’iter, il deposito, pur perfetto, non e’ efficace (Cass. n. 19307/2023). Il principio ha trovato l’avallo delle Sezioni unite, secondo cui il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito e’ subordinato all’esito positivo dei successivi controlli (Cass., Sez. un., n. 28403/2023; Cass. n. 11706/2024; Cass. n. 33258/2024; Cass. n. 69/2025).
L’ordinamento prevede due rimedi per la parte incolpevolmente decaduta: la tempestiva ripresa della procedura di deposito (Cass. n. 16552/2024; Cass. n. 2972/2024; Cass. n. 6743/2021; Cass. n. 17328/2019) e la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Cass. n. 29357/2022; Cass. n. 238/2023; Cass. n. 32296/2023). Il motivo non si e’ confrontato con tali arresti. La difesa del ricorrente non ha efficacemente attuato i rimedi, ne’ ha censurato la parte della sentenza che rileva come l’appellante, consapevole dal 10 luglio 2019, abbia dato corso all’ulteriore impulso solo dopo diversi mesi. Il ricorso e’ stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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