Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e permanenza dei consorzi territoriali (Cass. civ. Sez. V n. 26390 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel ridefinire gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica mediante l’istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale e del Consorzio di bonifica Sicilia Occidentale, non dispone l’estinzione dei consorzi territoriali accorpati. L’accorpamento è un processo a formazione progressiva: la riunificazione dei comprensori nel nuovo ente rappresenta l’epilogo del procedimento di riorganizzazione, non un effetto istantaneo discendente dalla sola istituzione del consorzio accorpante. Ne deriva la permanente legittimazione ad causam dei consorzi accorpati, i quali continuano a operare in forza degli affidamenti in atto sino alla conclusione del processo di accorpamento. La legitimatio ad causam costituisce questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello e confermato l’annullamento di una cartella di pagamento emessa per contributi consortili relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. La cartella era indirizzata a una contribuente, deceduta nel corso del giudizio e sostituita dalla propria erede.
I giudici tributari avevano fondato la decisione sulla premessa che il consorzio ricorrente non esistesse più, essendo stato accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Da qui l’affermazione dell’inesistenza soggettiva dell’ente impositore e l’annullamento dell’atto riscossivo. La questione arriva in cassazione perché tale premessa incide sulla stessa legitimatio ad causam dell’ente.
La Motivazione della Corte
Con il secondo motivo il consorzio censura la lettura dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 operata dal giudice di appello. La Corte accoglie la censura e respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di legitimatio ad causam, già esaminata con il primo motivo, che è infondato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo e regolamentare. L’art. 13 ha ridefinito gli ambiti territoriali dei consorzi unificandone i comprensori, senza prevedere alcuna procedura di liquidazione. L’art. 19 del regolamento di organizzazione del nuovo consorzio, adottato con delibera commissariale del 16 ottobre 2017, n. 2, ha stabilito che il nuovo ente succede senza soluzione di continuità ai consorzi preesistenti e che piani, ruoli e affidamenti degli accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione.
Dal raffronto con la pronuncia sul riordino dei consorzi di sviluppo industriale calabresi, la Corte trae il principio che l’estinzione dell’ente accorpato è conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, non dell’entrata in vigore della legge. L’istituzione dell’ente accorpante è evenienza distinta dall’accorpamento ad esso di altri enti, che richiede l’esecuzione di modalità organizzative.
Determinante è il periodo transitorio istituito con delibera commissariale del 30 ottobre 2017, n. 8, e più volte prorogato anche dalla Giunta Regionale, in cui i consorzi accorpati hanno continuato a svolgere le attività impositive e di esazione in forza degli affidamenti in atto. L’art. 13 non contiene alcuna espressa previsione estintiva: la riunificazione non postula l’immediata soppressione dell’ente accorpato, e la stessa legge contempla termini non perentori per l’approvazione degli strumenti organizzativi.
La Corte ritiene superfluo e giuridicamente errato il richiamo al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ., istituto non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva prevista dalla legge. Tale erronea enunciazione non incide sulla titolarità del potere impositivo, sussistente in capo al consorzio accorpato sino alla conclusione del processo di riunificazione. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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