Contributo unificato tributario e ricorso cumulativo: si somma per ciascun atto impugnato (Cass. civ. Sez. V n. 26418 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in caso di impugnazione cumulativa di più atti impositivi con un unico ricorso, il contributo unificato deve essere determinato mediante la sommatoria dei contributi dovuti in relazione a ciascun atto impugnato, e non sul valore complessivo della lite. Il richiamo operato dall’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 all’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una disciplina speciale, che impone di parametrare il tributo al valore di ogni singolo atto. La facoltà del contribuente di riunire in un solo ricorso più impugnazioni non può tradursi in un risparmio sul versamento del contributo. Tale criterio si applica anche ai giudizi instaurati prima delle modifiche di cui all’art. 1, comma 598, della legge n. 147/2013, prive di portata innovativa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di irrogazione di sanzione con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze gli aveva intimato il pagamento di una somma, oltre spese di notifica, per l’omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione ad altro giudizio tributario.
Secondo il ricorrente, in quel giudizio presupposto era stata impugnata la sola intimazione di pagamento e non anche le otto cartelle sottostanti, cosicché il contributo dovuto era inferiore a quello liquidato dall’Ufficio, che aveva sommato i contributi di ciascuno dei nove atti asseritamente impugnati. La CTP rigettava il ricorso. La CTR della Campania accoglieva l’appello, ritenendo che l’impugnazione avesse riguardato la sola intimazione e che, in ogni caso, non fosse condivisibile il criterio del cumulo. Il Ministero ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che l’unico motivo si articola in due doglianze connesse: la prima relativa all’errata individuazione dell’oggetto del ricorso presupposto, la seconda alla violazione dei criteri di determinazione del contributo unificato. Richiamando le Sezioni Unite n. 9100 del 2015 e le successive Cass. n. 7009 del 2017, n. 26790 del 2018 e n. 39169 del 2021, la Corte ribadisce che l’articolazione di un motivo in più profili non ne comporta l’inammissibilità, purché le doglianze siano enucleabili con chiarezza.
Sul primo profilo, la Corte rileva che dal ricorso introduttivo del giudizio presupposto emerge in modo inequivocabile la volontà di impugnare non solo l’intimazione, ma anche le cartelle esattoriali sottostanti, richiamate nelle premesse, nei motivi e nelle conclusioni. Il richiamo alle cartelle non era dunque una mera ridondanza lessicale. L’omessa allegazione degli atti al ricorso non incide sull’individuazione del thema decidendum, poiché il contribuente, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, ne denunciava la mancata conoscenza. Il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare il contenuto sostanziale della pretesa, senza che rilevino le espressioni usate dalle parti; tale interpretazione sfugge al controllo di legittimità solo se immune da vizi logico-giuridici, nella specie sussistenti.
Accertata la natura cumulativa del ricorso presupposto, la Corte ritiene non condivisibile la lettura restrittiva dell’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 seguita dalla CTR, che aveva privilegiato la logica del cumulo di valore dell’art. 10 cod. proc. civ., ritenuta più favorevole al diritto di azione. La norma, nella versione ratione temporis applicabile, fa riferimento a “ciascun atto impugnato” senza distinguere tra ricorso singolo e cumulativo.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il contributo unificato, in caso di impugnazione cumulativa, si determina sommando i contributi dovuti per ciascun atto, criterio applicabile anche ai giudizi anteriori alla modifica del 2013, priva di portata innovativa (Cass. n. 16283 e n. 16284 del 2021, n. 16331 del 2022, n. 25607 del 2024, n. 18884 del 2026). Impugnare con un unico ricorso una pluralità di atti è una facoltà del contribuente, che non può tradursi in un risparmio. La Corte cost. n. 78 del 2016 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della norma, evidenziando la diversità del processo tributario rispetto a quello civile. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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