Interrogatorio di garanzia anticipato e nullità a regime intermedio nel procedimento plurisoggettivo (Cass. pen. Sez. V n. 30342 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti cautelari plurisoggettivi, quando alcuni indagati rispondano di reati ostativi all’interrogatorio preventivo e altri di reati non ostativi, il giudice per le indagini preliminari deve procedere all’interrogatorio di garanzia postumo nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale non operano le ragioni di eccezione alla regola, non potendo la posizione del singolo essere pregiudicata da cause derogatorie afferenti a coindagati. L’omissione del previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui è prescritto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita dall’interessato in occasione dell’interrogatorio postumo, primo momento utile ex art. 182 cod. proc. pen.; la mancata deduzione in tale sede ne determina la sanatoria e ne preclude il rilievo nel giudizio di riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, sezione Riesame, con ordinanza depositata il 20 marzo 2025, aveva confermato il provvedimento del G.i.p. del medesimo tribunale che applicava la misura degli arresti domiciliari a un indagato per fatti di acquisto e cessione di cocaina contestati come commessi in epoca anteriore al settembre 2021.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e l’assenza di una motivazione individualizzante sulle esigenze cautelari. La questione centrale atteneva al regime dell’interrogatorio preventivo in un procedimento riguardante più indagati, alcuni dei quali accusati di reati ostativi, altri di reati non ostativi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni connesse. La prima riguarda la disciplina degli interrogatori di garanzia nei procedimenti soggettivamente cumulativi, quando alcuni destinatari della misura siano indagati per reati ostativi e altri per reati non ostativi. Richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di cumulo oggettivo, la Corte riconosce la natura speciale dell’art. 294 cod. proc. pen. e la sua portata derogatrice, ma precisa che nel caso plurisoggettivo la diversità del titolo di reato attiene a indagati diversi.
Sul punto la Corte registra un contrasto: secondo Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025 il giudice deve procedere all’interrogatorio postumo nei soli confronti dell’indagato non destinatario delle cause ostative; secondo Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025 deve invece effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni di applicazione della misura, senza poter disporre d’ufficio la separazione. La Corte aderisce al primo orientamento, valorizzando la funzione di tutela del singolo indagato, che non può essere pregiudicato dalla posizione degli altri.
La seconda questione riguarda la natura della nullità derivante dall’omessa effettuazione dell’interrogatorio preventivo e i termini per eccepirla. La Corte conferma la qualificazione come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di difetto procedurale incidente sul diritto di difesa. Sul regime di deducibilità aderisce nuovamente all’orientamento che la ritiene eccepibile solo in sede di interrogatorio postumo, quale primo momento utile ex art. 182 cod. proc. pen., e non per la prima volta davanti al Tribunale del riesame.
Nel caso concreto il difensore non aveva eccepito la nullità in sede di interrogatorio, facendo valere il vizio soltanto nel giudizio di riesame: il motivo è pertanto respinto.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte richiama i principi in tema di gravi indizi di colpevolezza quali “prova allo stato degli atti” e di necessaria valutazione globale e unitaria degli elementi indiziari, nonché il principio secondo cui le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte probatoria diretta. Il terzo motivo è giudicato generico, non confrontandosi con la motivazione dell’ordinanza sulle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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