Riparazione per ingiusta detenzione esclusa per intestazione fittizia consapevole (Cass. pen. Sez. IV n. 30576 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice adito ex art. 314 cod. proc. pen. deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per accertare se il ricorrente abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave. La valutazione va compiuta ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non dovendo stabilire se la condotta integri reato, ma solo se abbia ingenerato, pur nell’errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Rilevano anche elementi esterni all’incolpazione, purché abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare. È ostativa all’indennizzo la condotta che, pur non sufficiente da sola a determinare la misura, abbia concorso a cagionare lo stato privativo della libertà.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la misura degli arresti domiciliari dal 19.07.2016 al 17.07.2019, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip per gravi indizi di appartenenza a un sodalizio di tipo mafioso e di intestazione fittizia di beni. Con sentenza del Tribunale, divenuta irrevocabile, era stato assolto da entrambe le imputazioni perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato.
Presentata istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., l’aveva rigettata ravvisando una condotta colposa ostativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e l’erronea interpretazione della correlazione causale tra la propria condotta e l’errore del giudice procedente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il ricorso, ricostruendo in via generale i criteri che governano la riparazione. Il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, sempre che la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (richiamata Sez. IV n. 19180 del 2016).
Il giudizio è autonomo rispetto a quello di cognizione e può pervenire a conclusioni differenti sullo stesso materiale probatorio (richiamata Sez. IV n. 11150 del 2015); tuttavia, al giudice della riparazione è precluso ritenere provati fatti non considerati tali dal giudice della cognizione ovvero attribuire importanza decisiva a condotte da questi escluse o ritenute non sufficientemente provate (richiamate Sez. IV n. 46469 del 2018 e Sez. IV n. 12228 del 2017).
Nel caso concreto, la condotta ostativa è stata individuata nell’essersi il ricorrente prestato a farsi intestare fittiziamente la titolarità di una società, senza esserne proprietario né socio. La sentenza assolutoria, pur avendo escluso il sodalizio criminoso, aveva ritenuto comprovate le condotte di interposizione fittizia volontariamente realizzate in contiguità con l’appartenente alla famiglia criminale.
La Corte territoriale ha quindi applicato correttamente le coordinate ermeneutiche della materia, valutando le condotte nell’ottica ex ante del giudice della cautela come filtrate dal vaglio di merito. Non è manifestamente illogica la conclusione secondo cui l’intestazione, lungi dall’essere neutra, è stata connotata dalla consapevolezza della finalità illecita e ha assunto un’efficacia sinergica rispetto all’errore ingenerato nell’autorità giudiziaria.
A corroborare l’assunto militano le conversazioni intercettate, connotate da un linguaggio criptico ritenuto non necessario ove il ricorrente fosse stato effettivo titolare, e la mancata prospettazione in interrogatorio di una diversa ragione dell’intestazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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