Notifica a persona abilitata: prova sufficiente l’attestazione dell’invio della C.A.N. (Cass. pen. Sez. I n. 30628 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell’atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata. La successiva comunicazione al destinatario, preordinata a informarlo del recapito dell’atto a soggetto abilitato ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge n. 890/1982, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura già perfezionatasi: non è necessaria la prova della sua ricezione, essendo sufficiente l’attestazione dell’avvenuto invio. Solo nei casi disciplinati dall’art. 8 legge n. 890/1982 la prova del perfezionamento può essere data con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, accertata nel maggio 2012.

Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, contestando il ragionamento della Corte territoriale che aveva addossato alla difesa l’onere di provare un fatto negativo. Con il secondo motivo ha censurato il diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La prima censura è infondata. Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità, che condivide, secondo cui la notifica a mezzo posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della raccomandata. La comunicazione successiva prevista dall’art. 7, comma 2, legge n. 890/1982 rafforza la procedura già conclusa, senza richiedere la prova della ricezione da parte del destinatario.

La Corte richiama le precedenti pronunce Sez. 3 n. 36241 del 21.02.2019, Sez. 5 n. 3514 del 19.09.2018 e Sez. 5 n. 40481 del 18.05.2018. Sottolinea che solo nei diversi casi dell’art. 8 legge n. 890/1982 — rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità delle persone legittimate — si applica la regola più rigorosa, che esige la produzione dell’avviso di ricevimento (Sez. 3 n. 36330 del 30.06.2021).

Nel caso concreto il piego postale contenente il decreto di citazione è stato consegnato a mani della moglie convivente dell’imputato, nel domicilio da questi dichiarato. La fattispecie rientra quindi nell’art. 7, commi 2 e 3, legge n. 890/1982, e per la ritualità della notifica è sufficiente quanto attestato dall’agente notificatore sull’avviso di ricevimento, ossia l’avvenuta spedizione della C.A.N. al diretto destinatario.

La seconda censura è inammissibile. La richiesta di sostituzione della pena è stata formulata in via subordinata solo nelle conclusioni del giudizio di appello, senza che la difesa abbia assolto all’onere di supportarla con specifiche deduzioni. Il mancato assolvimento di tale onere determina l’inammissibilità originaria della richiesta e priva di rilievo l’eventuale erronea risposta della Corte territoriale, come affermato da Sez. 2 n. 14168 del 25.03.2025. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *