Reato continuato e giudizio di esecuzione: necessaria la programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 30641 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione va ricavata, di regola, da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzare taluno di essi se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due reati giudicati con distinte sentenze: una pronuncia della Corte d’appello di Palermo del 22 luglio 2020, divenuta definitiva il 20 gennaio 2022, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e una successiva pronuncia della stessa Corte del 13 aprile 2023, irrevocabile il 21 maggio 2024, per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen.
La Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i principi consolidati in materia di reato continuato. L’unicità del disegno criminoso richiede che le violazioni siano state anticipatamente e unitariamente ideate, già presenti nella mente del reo nella loro specificità; la prova va ricavata da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante, secondo il precedente Sez. IV n. 16066 del 2009.
Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico: occorre l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione non generica ma generale, come affermato da Sez. I n. 37555 del 2016. L’identità del disegno va negata quando, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale, la successione degli episodi escluda la preventiva programmazione ed emerga l’occasionalità di quelli successivi (Sez. VI n. 44214 del 2012). La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo caratterizzante la continuazione (Sez. II n. 40123 del 2010).
Le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 hanno chiarito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e della programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente escluso la sussistenza di un previo e unitario disegno criminoso, evidenziando che la tentata estorsione non era stata eseguita nell’interesse del sodalizio mafioso, ma costituiva un tentativo personale e che la distanza temporale tra i fatti e i diversi contesti criminali non consentiva di ritenerli manifestazioni di un medesimo disegno. Le censure del ricorrente si limitano a sollecitare una valutazione alternativa degli argomenti posti a base della decisione impugnata.
La Corte richiama infine il principio per cui l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua (Sez. VII n. 25908 del 2022; Sez. IV n. 25094 del 2007). L’impugnazione è pertanto rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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