Sospensione dal servizio del poliziotto penitenziario e proposta del direttore generale (TAR Puglia n. 968 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, adottata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1992, presuppone necessariamente la proposta del Direttore generale del personale e delle risorse. In mancanza di tale proposta, il provvedimento del Capo del Dipartimento è affetto da un vizio procedimentale che lo inficia ab imis e ne impone l’annullamento, non potendo l’Amministrazione dimostrare in giudizio un presupposto che non risulti dall’atto. Per converso, il procedimento di sospensione cautelare non è soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio, avendo natura precauzionale e urgente. La valutazione dei gravi motivi che giustificano la misura costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente di Polizia Penitenziaria in servizio presso una Casa Circondariale, è stato destinatario di un decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata disposta nei suoi confronti la sospensione facoltativa cautelare dal servizio ex art. 7 del D. Lgs. n. 449/1992. Il provvedimento era seguito a una richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 629 cod. pen. Contestualmente veniva redatto il verbale di ritiro dell’arma, del tesserino e della placca.

Il ricorrente ha impugnato il decreto e il verbale conseguenziale davanti al TAR Puglia, deducendo l’omesso avviso di avvio del procedimento, l’incompetenza e la violazione dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1992, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. L’istanza cautelare veniva accolta. Successivamente l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha sospeso l’efficacia del primo decreto ma ha rinnovato la misura con un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, in relazione al quale l’istanza cautelare veniva invece rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo e ritiene fondata, per la sua pregiudizialità logico-giuridica, la censura relativa all’assenza della proposta del Direttore generale del personale e delle risorse. L’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 449 del 1992 consente la sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, con provvedimento del Capo del Dipartimento, ma su proposta del Direttore generale del personale e delle risorse.

Nel caso concreto il provvedimento è stato adottato in assenza di un’esplicita richiesta in tal senso da parte della Direzione Generale. Il TAR sottolinea che nell’atto gravato non si fa menzione alcuna della proposta e che l’Amministrazione resistente non ha dimostrato in giudizio l’esistenza di una siffatta proposta antecedente al decreto impugnato. Si configura così la violazione della norma e un vizio procedimentale che inficia ab imis la determinazione conclusiva.

Il ricorso principale è dunque accolto, con annullamento del decreto del 23.11.2023 per il periodo temporale in cui ha esplicato i propri effetti, ossia fino all’adozione del nuovo decreto del 6.3.2024, impugnato con i motivi aggiunti.

Passando a questi ultimi, il Collegio li ritiene infondati. Le valutazioni dell’Amministrazione risultano adeguatamente motivate in rapporto al disvalore delle condotte ascritte, trattandosi di reati di particolare gravità. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nell’apprezzamento dei gravi motivi, con riferimento alla gravità dei fatti e alle ragioni di opportunità connesse alla permanenza in servizio dell’incolpato (Cons. Stato, Sez. II, sentenze 11 ottobre 2022, n. 8704 e 8 ottobre 2020, n. 5974).

La sospensione cautelare è misura di natura precauzionale, non sanzionatoria, espressione di un potere tipicamente discrezionale volto a tutelare il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione, fermo l’obbligo di tener conto di elementi sopravvenuti. Quanto all’omesso avviso di avvio, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 823 dell’8.2.2018: la sospensione precauzionale prescinde dall’accertamento di responsabilità ed è connotata da natura cautelare e urgente, sì che non richiede la comunicazione di avvio. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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