Prevenzione collaborativa e omessa denuncia: esimente valutata dal Procuratore (TAR Sicilia n. 939 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie indiziante dell’omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, rilevante a norma dell’art. 84, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, ha natura composita: richiede l’omessa denuncia e l’insussistenza delle cause di giustificazione richiamate dall’art. 4 legge n. 689/1981. L’accertamento sostanziale dell’esimente deve emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio e compete al Procuratore della Repubblica, che la comunica alla Prefettura. Quest’ultima è tenuta a un controllo di tipo formale sulla sussistenza di una esplicita affermazione della mancanza di esimenti. Restano salve le autonome valutazioni prefettizie sui fatti accertati dall’autorità giudiziaria, rivelatori di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata anche nelle forme della contiguità soggiacente. La misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del medesimo decreto risponde a un criterio di proporzionalità rispetto all’intensità del pericolo infiltrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, distributore di carburante, è destinataria di un provvedimento del Prefetto che dispone la prevenzione collaborativa per dodici mesi. Il quadro indiziario muove dalla pendenza di un procedimento penale a carico dell’amministratore unico e dei suoi genitori per favoreggiamento personale in favore di autori di estorsione aggravata dal metodo mafioso, oltre che dal coinvolgimento del padre in un diverso procedimento per estorsione e rapina.

La società impugna il provvedimento deducendo l’omesso accertamento dell’esimente dello stato di necessità e del rinvio all’art. 384 cod. pen., e chiede il risarcimento del danno. L’amministrazione eccepisce la carenza di interesse per la durata della misura e controdeduce nel merito. Nelle more interviene l’assoluzione del padre per non aver commesso il fatto, con dispositivo del 5 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della trattazione, non ravvisando le situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., non essendo tale l’esito del futuro e autonomo riesame della misura. Il ricorso è giudicato infondato, con assorbimento delle eccezioni in rito.

Il giudice qualifica la prevenzione collaborativa come esito alternativo al provvedimento interdittivo, improntato a proporzionalità rispetto all’intensità del pericolo di condizionamento: la misura mira all’applicazione selettiva dell’interdizione alle sole imprese più gravemente compromesse, citando Cons. Stato n. 8176 del 2023. L’agevolazione occasionale presuppone legami episodici e superficiali, compatibili con un percorso di depurazione dell’organismo imprenditoriale.

Nel merito, gli elementi valorizzati dalla Prefettura — la regia unitaria di natura clanica del nucleo familiare, il rinvio a giudizio per favoreggiamento personale, la predisposizione di una versione concordata dei fatti e la cooperazione nella riscossione di estorsioni — integrano una contiguità soggiacente non neutra dal punto di vista indiziario, idonea a fondare la misura.

Sul piano processuale, il Collegio ricostruisce la fattispecie dell’art. 84, comma 4, lett. c) come composita, richiamando i principi espressi da Cons. Stato n. 6232 del 2018 in tema di analoga disposizione del codice dei contratti pubblici: l’accertamento sostanziale dell’esimente compete al Procuratore, mentre la Prefettura esercita un controllo formale e conserva autonome valutazioni sui fatti. Nella specie la Prefettura ha correttamente rimesso al giudice penale la valutazione dell’art. 384 cod. pen. e, in assenza di comunicazioni della Procura, ha verificato in modo non illogico l’esimente, risultando il favoreggiamento ex se incompatibile con lo stato di necessità invocato.

Le dichiarazioni dibattimentali del 19 ottobre 2023, rese a distanza di anni e dopo il preavviso, non scalfiscono tale valutazione; parimenti irrilevante è l’assoluzione successiva, operando il principio del tempus regit actum e non esaurendo essa gli ulteriori elementi significativi. Il rigetto della domanda demolitoria comporta il rigetto della connessa domanda risarcitoria e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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