Abitualità ostativa alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 30656 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi è valutata dal giudice in relazione al caso concreto, verificando se i fatti presentino caratteri fondamentali comuni. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, né la motivazione del giudice di merito può essere censurata per asserita contraddittorietà quando le ragioni del diniego risultino svolte in termini logicamente coerenti e immuni dai vizi denunciati.
Il Fatto
Il ricorrente propone un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Egli deduce la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e agli artt. 125, 529 e 546, lett. e), cod. proc. pen.
Il motivo lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a qualificare il comportamento come abituale, né gli elementi acquisiti rendevano l’offesa concreta. Il giudice di appello aveva invece escluso la scarsa offensività, valorizzando l’attività di spaccio seriale, la recidiva e i precedenti specifici. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo riproduce profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, senza individuare specifiche criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La difesa propone, in sostanza, una rilettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità. Manca, in particolare, la pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La Corte rileva inoltre che la dedotta contraddittorietà motivazionale non emerge dal provvedimento impugnato. La sentenza di appello chiarisce, alle pagine richiamate, le ragioni per cui il quadro probatorio non consentiva di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
A sostegno del diniego, il giudice di merito ha valorizzato l’abitualità nella commissione di reati della stessa indole, desunta dalla esistenza di plurimi precedenti specifici a carico dell’imputato. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell’abitualità ostativa, l’identità dell’indole dei reati deve essere valutata in concreto, verificando se presentino caratteri fondamentali comuni, secondo Sez. V n. 53401 del 30.05.2018.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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