Prescrizione maturata in cognizione non rilevabile in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 20597 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La pena applicata su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ove il giudice abbia omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione, è viziata ma censurabile solo con i mezzi ordinari di impugnazione. La mancata attivazione di tali mezzi determina il passaggio in giudicato della decisione e preclude ogni successiva valutazione in sede esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inefficacia del giudicato formatosi sulla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile nell’aprile 2022, che aveva recepito l’accordo delle parti su un’imputazione per spaccio di stupefacenti riqualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Secondo la difesa, i fatti risalivano al 2006 e al momento della decisione erano già prescritti: la pena applicata doveva quindi considerarsi illegale.

Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza, rilevando che la prescrizione non era stata eccepita nel procedimento originario né rilevata d’ufficio, con conseguente impossibilità di ogni valutazione successiva. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 444, 671 e 529 cod. proc. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di pena illegale, dinanzi alla quale la forza del giudicato deve recedere consentendo l’intervento del giudice dell’esecuzione. Richiamando Sez. U n. 38809 del 31.03.2022, Miraglia, i giudici di legittimità precisano che tale è la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento: una pena che attesti un abuso del potere discrezionale del giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore.

Su questa linea si colloca la giurisprudenza costante, che su ipotesi analoghe ha affermato come non rientri nei poteri del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Sez. I n. 46476 del 17.10.2023, Raimo).

Ne deriva che l’applicazione della pena su richiesta da parte del giudice che ometta di rilevare l’intervenuta prescrizione può essere considerata viziata, ma è suscettibile di censura solo con i mezzi ordinari di impugnazione. Nel caso di specie tali mezzi non sono stati attivati, con conseguente passaggio in giudicato della decisione.

Il provvedimento impugnato è pertanto inquadrabile nell’ipotesi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendo rilevato una causa di manifesta infondatezza della richiesta e dunque una sostanziale inammissibilità della stessa, con corretta decisione di non darvi corso. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 07.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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