Sequestro preventivo senza motivazione sul periculum: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 30889 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la mancanza assoluta di motivazione del decreto in punto di periculum in mora costituisce causa di nullità radicale del provvedimento, non integrabile dal Tribunale del riesame, neppure mediante il richiamo alla richiesta del pubblico ministero. Il vizio deve formare oggetto di specifica deduzione con il ricorso per cassazione, prospettando la violazione degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., poiché la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarlo d’ufficio. Accertata la carenza motivazionale, conseguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto e la restituzione dei beni.
Il Fatto
Il gip del Tribunale di Pesaro disponeva il sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente, di una somma ritenuta compensata mediante crediti di imposta inesistenti, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Il decreto veniva eseguito anche su beni personali dell’indagato, nella qualità di legale rappresentante della società.
La misura ablativa era impugnata con richiesta di riesame. Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza, rigettava, colmando la lacuna motivazionale sul periculum in mora attraverso il richiamo alla richiesta del pubblico ministero. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità per difetto assoluto di motivazione e, in subordine, l’illogicità della motivazione integrativa.
La Motivazione della Corte
La terza sezione muove dall’orientamento, richiamato come condivisibile, secondo cui il vizio di mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro in punto di periculum in mora deve essere specificamente dedotto con il ricorso, prospettando la violazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.. Diversamente dalle ordinanze cautelari personali, la Corte non può rilevarlo d’ufficio.
Verificato che il decreto del gip non recava alcuna motivazione sul requisito, la Corte osserva che il Tribunale, su doglianza della parte, ha integrato la lacuna riportando quanto affermato dal pubblico ministero nella richiesta. Tale integrazione è però preclusa.
Il Collegio richiama l’orientamento pacifico: non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto a fini di confisca quando essa sia del tutto mancante, poiché tale carenza è causa di nullità radicale ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.. Vengono citate Sez. 3 n. 3038 del 2023 (dep. 2024) e Sez. 3 n. 47120 del 2008, nonché, per le misure cautelari personali, Sez. 6 n. 10590 del 2017 (dep. 2018) e Sez. 3 n. 49175 del 2015.
La Corte riconosce infine l’interesse del ricorrente a dolersi dell’esecuzione della misura sui propri beni, richiamando Sez. 2 n. 14526 del 2025. Il primo motivo è quindi fondato: segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto limitatamente ai beni del ricorrente, con ordine di restituzione. L’accoglimento assorbe la seconda doglianza.
Nota della Redazione
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