Estorsione aggravata da metodo mafioso: minaccia silente e ruolo del terzo (Cass. pen. Sez. II n. 34476 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, la minaccia può essere manifestata anche in forma implicita, larvata o indiretta, essendo sufficiente che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente e alle condizioni della vittima. Il terzo che, per conto del titolare di una pretesa, agisca con violenza o minaccia perseguendo un profitto non riconducibile al foro interno del movente risponde di estorsione, e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché la pretesa azionata non sia tutelabile in sede giudiziaria né corrisponda esattamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento. La configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso non presuppone una notoria penetrazione mafiosa nel territorio, ma richiede che la condotta, per il suo peculiare e qualificato carattere intimidatorio, risulti attuata avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di un indagato — legale di una società — avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia in carcere per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata.
La vicenda trae origine dall’iniziativa del legale rappresentante di una società debitrice che, per sottrarsi alle azioni giudiziarie promosse dall’impresa creditrice, si era rivolto a un intermediario perché procurasse un “mediatore forte e di malaffare” capace di costringere i creditori ad accedere a una transazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’inadeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della tutelabilità della pretesa. I giudici della cautela hanno ricostruito come la parte creditrice non mirasse al riconoscimento del proprio diritto, ma a indurre la controparte a rinunciare a larga parte del credito attraverso una transazione imposta. La pretesa di imporre un accordo abdicativo non è munita di tutela, né è surrogabile con la pretesa risarcitoria.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo), secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento e non risultare più ampia, poiché caratterizza il reato la sostituzione dello strumento pubblico con quello privato. Nella specie, la natura illecita dell’accordo sottostante — avente ad oggetto la sovrafatturazione dei lavori — ne escluderebbe comunque la tutela.
Quanto al ruolo dei terzi, la Corte osserva che la difesa appunta le proprie obiezioni sul compenso promesso all’intermediario per sostenere che la convenzione attenga al movente. Tale lettura trascura però la seconda fase della vicenda, che ha visto l’intervento dei soggetti di riferimento calabresi dare rinnovato impulso alle pressioni, con precise direttive di essere più incisivi, la determinazione dell’entità della proposta transattiva e il perseguimento dell’ulteriore fine di sostituire imprese gradite presso i cantieri. Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sull’ingiusto profitto.
Prive di pregio sono le censure sulla violenza e sulla minaccia. La Corte ribadisce che la minaccia estorsiva, oltre che palese ed esplicita, può essere implicita, larvata e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a coartare la volontà della vittima in relazione alle circostanze concrete, come affermato da Sez. II n. 27649 del 09/03/2021 (Salvia). Nella specie, l’insistente approccio dell’intermediario, con telefonate a utenze private di familiari non coinvolti nella gestione societaria e la rappresentazione di cointeressenze della criminalità organizzata, integra una minaccia silente idonea a evocare il sostegno di un gruppo organizzato, oltre all’elemento strutturale del delitto e all’aggravante del metodo mafioso.
Quanto alle residue doglianze sul trattamento cautelare, la Corte le ritiene manifestamente infondate. In materia di esigenze cautelari, la motivazione può accomunare in una visione cumulativa le singole posizioni, non essendo necessario ripetere per ciascuno le ragioni del pericolo di reiterazione (Sez. II n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti). L’omesso riferimento al tempo trascorso non determina nullità quando risulti l’incidenza complessiva degli elementi a carico. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.