Inammissibile il ricorso manifestamente infondato e prescrizione non rilevabile (Cass. pen. Sez. VII n. 31447 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in appello per il delitto di ricettazione. Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, con contestazione dell’elemento soggettivo; mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen.; eccessività della pena e omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura l’omessa declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prima della sentenza impugnata. Il motivo è manifestamente infondato: alla data del 7 gennaio 2025 il termine non era ancora spirato, essendosi maturato l’11 febbraio 2025, tenuto conto dei 40 giorni di sospensione dei quali il ricorrente non ha dato conto. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000, per cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il secondo motivo, che contesta il vizio di motivazione sulla responsabilità e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, è inammissibile perché non connotato dai requisiti dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: le censure reiterano quelle già dedotte in appello e disattese, risultando non specifiche ma solo apparenti.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016). Ciò non deroga ai principi sull’onere della prova, poiché è la struttura stessa della fattispecie incriminatrice a richiedere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res.
Quanto al terzo motivo, la mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. è dichiarata manifestamente infondata, poiché ricorrono tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della ricettazione e non è configurabile l’ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto. La doglianza sull’eccessività della pena e sull’omessa applicazione dell’attenuante è anch’essa manifestamente infondata: la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha esercitata con congruo riferimento agli elementi decisivi, quali l’elevata intensità del dolo e la personalità dell’imputato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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