Ricorso avverso ordinanze riesame termine dieci giorni a pena decadenza (Cass. pen. Sez. VI n. 31918 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame, ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, a norma dell’art. 311 cod. proc. pen.. Tale termine è stabilito a pena di decadenza: l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. estende ai termini di impugnazione previsti dal Libro IV del codice la regola del comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen.. Ne consegue che il ricorso depositato oltre il decimo giorno dalla notificazione del provvedimento impugnato è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, investito ex art. 310 cod. proc. pen. dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare, ha applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo e sulle esigenze cautelari. Con motivi aggiunti ha poi eccepito la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., per la mancata traduzione in lingua spagnola degli atti del procedimento cautelare.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo e su questo profilo concentra l’intera motivazione, assorbendo ogni altra censura.
Il Collegio ricostruisce il regime del termine di impugnazione delle ordinanze del tribunale per il riesame. L’art. 311 cod. proc. pen. fissa in dieci giorni il termine per ricorrere per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
La Corte sottolinea che si tratta di termine stabilito a pena di decadenza. Il dato normativo è ricavato dal combinato disposto dell’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., che estende ai termini di impugnazione previsti dal Libro IV del codice la regola del comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen., e di quest’ultima disposizione, che qualifica espressamente come decadenziali i termini di impugnazione.
L’applicazione al caso concreto è lineare. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale per il riesame il 07/05/2025 e depositato il successivo 12/05/2025. In pari data esso è stato notificato all’imputato, presso il difensore e al difensore, circostanza emergente dagli atti e confermata dallo stesso ricorrente nel proprio atto. Il ricorso è stato depositato il 25/05/2025, dunque oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla notificazione.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono l’obbligo del pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all’art. 28 reg. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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