Regola b.a.r.d. in cassazione rileva solo se precipita in illogicità manifesta (Cass. pen. Sez. II n. 32141 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estensione dei poteri della Cassazione sulla legittimità della motivazione, la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi raccolti, essendo il suo compito limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova. Il rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, di cui all’art. 533 cod. proc. pen., opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione precipita in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale. Non ogni dubbio sulla ricostruzione probatoria si traduce in illogicità manifesta, occorrendo un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione. In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opera per gli esiti relativi ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata originariamente disposta, sempreché rientrino nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Sassari confermava la condanna di un imputato per la ricettazione di un orologio proveniente da un furto commesso in una gioielleria. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando nove motivi.
Con i primi otto motivi si deduceva violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e a quelle di segno contrario, alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e alla tardività delle indagini svolte sul negozio di orologi indicato dall’imputato. Con il nono motivo si contestava l’utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni disposte in altro procedimento, acquisite senza la prova del collegamento ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi otto motivi non superano la soglia di ammissibilità perché si risolvono nella richiesta, non consentita in sede di legittimità, di rivalutare integralmente il compendio probatorio. Il Collegio riafferma che il giudice di legittimità non può compiere alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, essendo il suo compito limitato al controllo della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova, che ove ritenute travisate devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza.
Quanto alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte ne riafferma la differente operatività nei due gradi: solo nel merito essa può fondare una valutazione alternativa delle prove; in cassazione rileva unicamente se la sua inosservanza precipiti in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale. Non ogni dubbio sulla ricostruzione probatoria integra tale vizio, occorrendo una frattura logica essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna.
Nel caso concreto la Corte rileva che la Corte di appello ha svolto una valutazione analitica della credibilità dei contenuti accusatori e delle dichiarazioni di segno contrario, ritenendo che i motivi di risentimento e l’intento collaborativo del dichiarante non implicassero la falsità delle sue affermazioni, e che la sua narrazione avesse trovato conferme decisive nelle intercettazioni e nel rinvenimento dell’orologio. La ricostruzione alternativa della difesa è stata giudicata inverosimile.
Il nono motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opera per gli esiti relativi ai soli reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per cui l’autorizzazione era stata originariamente disposta. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il legame sostanziale tra i fatti-reato esclude che l’autorizzazione assuma la fisionomia di un’autorizzazione in bianco; diversamente, il mero collegamento investigativo di cui all’art. 371 cod. proc. pen. non presuppone quel legame originario. Nel caso in esame il procedimento per ricettazione risultava connesso ex art. 12, lett. b), a quello per corruzione e peculato nel cui ambito le intercettazioni erano state disposte, sicché ne è stata affermata l’utilizzabilità.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.