Inammissibile il ricorso che non deduce le facoltà difensive impedite (Cass. pen. Sez. IV n. 32248 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità intrinseca, il motivo di ricorso che denunci l’omessa concessione del termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. senza chiarire quale concreta facoltà difensiva sia stata impedita. Quando la pronuncia impugnata si fondi sull’originaria intempestività dell’impugnazione, l’eventuale fondatezza del vizio procedurale è del tutto inidonea a riverberarsi su tale specifico profilo, sicché il ricorso è inammissibile in base all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto all’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la condanna emessa dal Tribunale di Cassino per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, alla pena di mesi sette di arresto. Il giudice territoriale ha rilevato che, essendo la sentenza emessa con contestuale motivazione e dovendosi computare l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per essere l’imputato stato giudicato in assenza, i termini per l’appello scadevano il 30.03.2023, mentre l’impugnazione era stata proposta il 05.04.2023.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 108 cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. Il nuovo difensore era stato nominato il 18.12.2024 e aveva formulato espressa richiesta di termine a difesa; la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull’istanza, impedendo alla difesa di prendere effettiva cognizione della causa di inammissibilità alla luce del completo esame degli atti.
La Sezione IV ha ritenuto il motivo inammissibile. La doglianza si incentra su un profilo procedurale — l’omessa concessione, a giudizio già incardinato, del termine a difesa — la cui eventuale fondatezza è del tutto inidonea a riverberarsi sullo specifico profilo posto a base della pronuncia impugnata, fondato sull’originaria intempestività dell’impugnazione.
Il ricorrente, inoltre, non ha chiarito quale concreta facoltà difensiva sarebbe stata impedita per effetto della mancata concessione del termine. Il motivo è dunque caratterizzato da aspecificità intrinseca, non contenendo alcuna effettiva deduzione dei vizi in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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