Rinuncia ai motivi di appello e statuizioni civili nel patteggiamento in secondo (Cass. pen. Sez. IV n. 32572 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione della pena concordata in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la rinuncia dell’imputato ai motivi di impugnazione può ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile. La rinuncia a tutti i motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, implica rinuncia anche alle doglianze che investono le statuizioni civili, poiché queste integrano un punto autonomo della decisione rispetto a quello sul trattamento sanzionatorio, essendo correlate alla statuizione di accertamento della responsabilità che l’imputato ha rinunciato a contestare.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, rideterminava la pena su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa per il delitto di concorso in furto aggravato, dichiarando non doversi procedere per il reato di concorso in truffa aggravata per intervenuta prescrizione.

Il condannato propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione anche del reato di furto e, con il secondo, l’omessa motivazione sulle questioni civilistiche sollevate in appello. Sostiene che la rinuncia ai motivi, facendo salvi quelli sulla pena e sulla sospensione condizionale, non poteva intendersi estesa alle doglianze sulla quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV dichiara entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, il reato contestato è furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624, 625 e 61 cod. pen., per il quale l’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. commina la reclusione da tre a dieci anni.

Da tale cornice edittale deriva un termine prescrizionale decennale, da aumentare ai sensi dell’art. 161 cod. pen. fino a dodici anni e sei mesi. Indipendentemente dagli atti interruttivi e dalle eventuali sospensioni, tale termine non era decorso alla data della sentenza di appello, né alla data della decisione di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. III n. 25199 del 25/05/2007, secondo cui la rinuncia dell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere le doglianze relative alla costituzione di parte civile. Il Collegio ne trae la conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi, con salvezza di quelli sul trattamento sanzionatorio, implica rinuncia anche alle censure sulle statuizioni civili.

La ragione è sistematica: le statuizioni civili integrano un punto autonomo della decisione rispetto al trattamento sanzionatorio, perché si correlano alla statuizione di accertamento della responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare. Il ricorso non supera dunque il vaglio di ammissibilità.

All’inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte cost. n. 186/2000, nonché la rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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