Interesse a ricorrere contro proscioglimento ex art. 131-bis e prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 34672 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’imputato nei cui confronti sia stata emessa sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. ha interesse a proporre ricorso per cassazione, poiché ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen. la decisione irrevocabile ha efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, in ordine all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La prescrizione del reato, immediatamente rilevabile ex art. 129 cod. proc. pen., prevale sulla nullità processuale assoluta e insanabile quando non presupponga specifici accertamenti e sia idonea a definire immediatamente il procedimento. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2025, conferma integralmente la pronuncia del Tribunale di Napoli del 4 gennaio 2024, con cui, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., era stata ritenuta la particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente impugna la decisione lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa notifica al difensore di fiducia — nominato già in sede di indagini — del decreto di citazione diretta a giudizio. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione, che procede con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo dell’interesse a ricorrere. La sentenza ex art. 131-bis cod. pen., una volta irrevocabile, produce gli effetti di giudicato previsti dall’art. 651-bis cod. proc. pen. nel giudizio civile o amministrativo per restituzioni e risarcimento. L’imputato ha dunque un interesse concreto a contestare l’accertamento, e la Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato (Sez. 5 n. 44118 del 2019; Sez. 5 n. 32010 del 2018).
Nel merito, l’omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando abbia comportato l’assenza all’udienza o l’esclusione dalla rituale dialettica processuale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24630 del 2015. Il Collegio, quale giudice del fatto processuale, esamina direttamente gli atti e accerta che la nomina del difensore era avvenuta nel corso delle sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen., con sottoscrizione del verbale da parte del professionista. Il conferimento dell’incarico, si osserva, è un negozio a forma libera, desumibile da comportamenti univoci e concludenti, come affermato da Sez. 1 n. 36527 del 2024.
Su questa base la nullità sarebbe configurabile. La Corte non si arresta però a tale rilievo, perché rileva che il delitto di ricettazione è ormai estinto per prescrizione. Il termine è di dieci anni, comprensivo dell’aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.. L’imputazione indica il 29 gennaio 2015 come data di accertamento del reato, la cui commissione è necessariamente antecedente; tenuto conto della sospensione di 64 giorni per l’emergenza pandemica, il termine risulta interamente decorso al 3 aprile 2025.
Non emergendo cause di proscioglimento nel merito più favorevoli, la Corte applica il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., che opera anche quando la causa estintiva ricorra insieme a una nullità assoluta e insanabile, purché non richieda specifici accertamenti (Sez. Un. n. 17179 del 2002; Sez. 2 n. 1259 del 2022). La sentenza è quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, restando assorbita ogni altra censura.
Nota della Redazione
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