Guida senza patente: inappellabile la condanna a pena pecuniaria sostitutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 32720 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inappellabile la sentenza di condanna con cui e’ inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue che l’appello proposto avverso tale sentenza va convertito in ricorso per cassazione. Ai fini della prova della recidiva nel biennio nel reato di guida senza patente non e’ necessaria un’attestazione documentale della definitivita’ del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova. La causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto non e’ applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualita’ del comportamento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, con sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria sostitutiva di euro 4.500,00 di ammenda. Avverso la sentenza aveva proposto appello.

La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza dell’8 maggio 2025, ha convertito l’appello in ricorso per cassazione. La difesa aveva preliminarmente sostenuto l’ammissibilita’ del rimedio dell’appello e, nel merito, aveva contestato l’affermazione di responsabilita’, dolendosi della mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilita’ dell’appello. La difesa aveva invocato un orientamento di questa stessa Sezione, secondo cui e’ appellabile la sentenza di condanna con cui e’ applicata la pena dell’ammenda in sostituzione di quella dell’arresto. La Corte rileva che tale orientamento, gia’ all’atto della redazione dell’appello, era stato superato da altro di segno contrario, maggiormente aderente al testo del novellato art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Il nuovo testo, in termini di tassativita’, sancisce l’inappellabilita’ delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda. A questa pronuncia ne sono seguite altre, che hanno consolidato l’orientamento. Risulta pertanto conforme ai principi la decisione della Corte di merito che ha convertito l’atto d’appello in ricorso per cassazione.

Nel merito, il primo motivo e’ giudicato reiterativo, generico e aspecifico. In base a consolidato orientamento, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio non e’ necessario che la prova della definitivita’ della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova. Il Tribunale ha richiamato la testimonianza dell’operante di polizia e il verbale di accertamento, rimarcando come per la precedente violazione fosse decorso il termine di 60 giorni per proporre opposizione. In assenza di elementi contrari, il requisito e’ correttamente integrato.

Quanto alla possibilita’ che il motocarro condotto potesse essere guidato senza titolo abilitativo, la prospettazione difensiva ha connotato puramente esplorativo e ipotetico. Il secondo motivo e’ del pari inammissibile. La causa di non punibilita’ di cui all’art. 131-bis cod. pen. e’ stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta. Per consolidato orientamento, la particolare tenuita’ del fatto non e’ applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualita’ del comportamento.

La mancata concessione delle attenuanti generiche e’ motivo del tutto generico, privo dell’indicazione delle ragioni di meritevolezza. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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