Inammissibile il ricorso per cassazione che deduce vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 34256 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace, il motivo che, sotto la formale enunciazione dell’inosservanza di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si risolve in realtà nella denuncia di vizi di motivazione è inammissibile, perché l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 non ne consentono la deduzione. Analoga sorte spetta al motivo che censura le statuizioni civili sul danno senza misurarsi con la decisione del giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani, in grado di appello, ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace nei confronti della ricorrente per il delitto di minaccia, commesso il 19 dicembre 2017, mantenendo ferme anche le statuizioni civili, con liquidazione equitativa del danno in 1.200,00 euro.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto l’inosservanza dell’art. 612 cod. pen., per essere stata affermata la condotta sulla sola deposizione della persona offesa, senza riscontri; con il secondo ha censurato l’art. 538 cod. proc. pen., per la conferma delle statuizioni civili in assenza di prove sul danno. La difesa ha chiesto, in subordine, la declaratoria di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di ipotetici vizi di motivazione, non deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Il collegio richiama in proposito Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557.

Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili e, comunque, è generico per indeterminatezza. Esso si esaurisce in un mero assunto sulla quantificazione del danno, senza esporre ragioni a sostegno, né confrontarsi con la decisione del giudice di merito di liquidare equitativamente una somma contenuta.

Sul profilo della prescrizione, la Corte osserva che l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, richiamando Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266. Per ragioni di chiarezza, il collegio evidenzia che alla data odierna non è maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, tenuto conto di 261 giorni di sospensione, ai quali dovrebbero aggiungersi i periodi di cui alla legge n. 103 del 2017, trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con richiamo a Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175.

Dall’inammissibilità discende infine la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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