Presunzione di adeguatezza della custodia per il 416-bis e decorso del tempo (Cass. pen. Sez. V n. 34996 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. opera la doppia presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tale presunzione è superabile soltanto dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione criminale, non essendo richiesto un autonomo giudizio di attualità delle esigenze cautelari, già insito nella disposizione speciale. Il mero decorso del tempo, in quanto tale, ha valenza neutra se non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei ad attenuare il giudizio di pericolosità. In sede di legittimità il controllo non investe il compendio indiziario, ma la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Al ricorrente è stata applicata la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. La difesa ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, deducendo un ridimensionamento del quadro indiziario all’esito delle dichiarazioni rese in dibattimento da un collaboratore di giustizia.

Il Tribunale di Catania ha respinto l’istanza. In sede di rinvio, dopo l’annullamento disposto dalla Prima sezione per motivazione apparente, il Tribunale del Riesame ha confermato il rigetto, ritenendo immutato il quadro indiziario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione muovendo dal titolo cautelare. Poiché si procede per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., trova applicazione la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che fonda in astratto ed ex ante un giudizio di attualità e concretezza del pericolo. La struttura permanente del reato associativo e il contesto di criminalità organizzata rendono ragionevole la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, misura più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato e associazione.

Il Collegio ricorda che la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato illegittima la presunzione assoluta per altre figure delittuose del catalogo, non ha mai censurato la presunzione relativa riferita al 416-bis, giustificata dalla gravità e pericolosità intrinseca della condotta. Richiama sul punto le pronunce della Consulta in tema di concorso esterno e di permanenza del vincolo associativo.

Ne deriva che la doppia presunzione può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione. La Corte ribadisce che il decorso del tempo possiede valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità.

Nel caso concreto la presunzione non risulta vinta da alcuna allegazione difensiva. Le censure non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata e si risolvono in una richiesta di più benevola interpretazione degli elementi addotti. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 2000, la Corte sottolinea che in sede di legittimità non è consentito l’apprezzamento diretto dei gravi indizi, avendo il controllo ad oggetto la motivazione del provvedimento. Il Tribunale ha ripercorso analiticamente gli elementi indiziari e ha escluso che le dichiarazioni dibattimentali abbiano inciso sul regime presuntivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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