Ricorso per cassazione avverso misura cautelare solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 35151 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso immediato per cassazione avverso un’ordinanza applicativa di misura coercitiva è esperibile, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientra, quanto alla motivazione, il solo accertamento dei requisiti minimi di esistenza e completezza, poiché il gravame è alternativo all’istanza di riesame, sede deputata alle censure sullo sviluppo logico-giuridico del provvedimento e sugli elementi probatori. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo apparenza o apoditticità della motivazione, in concreto riproduca doglianze di insufficienza, illogicità e incompletezza con incursioni nel merito. A fronte di doglianze siffatte, non è consentita la riqualificazione dell’impugnazione quale istanza di riesame ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: l’opzione per uno dei due mezzi alternativi rende impercorribile l’altro.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Firenze ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, quale organizzatore di una squadra dedita al narcotraffico dall’estero verso il porto di Livorno, contestandogli il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e due episodi di importazione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati dall’ingente quantità.
L’ordinanza è stata eseguita in Albania, dove pende il procedimento di estradizione verso l’Italia. Il difensore ha proposto ricorso diretto per cassazione, deducendo violazione di legge e inesistenza della motivazione sotto il profilo dell’apoditticità, in ordine alla gravità indiziaria dei reati-fine e al ruolo di organizzatore assunto nell’associazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il Collegio ricorda che il ricorso immediato avverso un’ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione di legge. Con riferimento al vizio di motivazione, la nozione si limita ai soli requisiti minimi di esistenza e completezza, poiché il rimedio è alternativo al riesame, sede deputata alle censure sullo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni e all’esame delle prospettazioni sugli elementi probatori.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che censuri la motivazione per relationem con cui il giudice abbia fatto propri gli elementi fattuali esposti in un atto investigativo, secondo il richiamo a Sez. 6, n. 18725 del 19.04.2012, Ponzani. Nel caso concreto i motivi, pur formalmente invocando l’apparenza e l’apoditticità della motivazione, riproducono in realtà vizi volti a criticare la puntuale argomentazione del provvedimento sulla ricostruzione del fatto: la sussistenza del reato associativo, il ruolo dell’indagato, i singoli episodi di importazione.
È la stessa formulazione del ricorso a dimostrare il confronto diretto con il materiale investigativo, esaminato dal provvedimento impugnato e valorizzato con elementi di merito per criticarli. Tali censure, a prescindere dalla cornice formale, si risolvono in doglianze di insufficienza, illogicità e incompletezza, incompatibili con il limite della sola violazione di legge. La Corte richiama, sul medesimo procedimento, anche Sez. 3, n. 11935 del 21.01.2025, Turja.
Il Collegio aderisce poi all’orientamento maggioritario che esclude la riqualificazione dell’impugnazione quale istanza di riesame, con trasmissione al Tribunale competente. Muovendo dalle Sezioni Unite n. 45371 e n. 45372 del 30.10.2001, si afferma che l’indagato dispone di due mezzi alternativi e che l’opzione per l’uno rende impercorribile il gravame non adottato. La conversione è così preclusa, tanto più quando vengano posti a fondamento motivi non consentiti, come nella specie. Segue la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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