Correzione di errore materiale de plano nulla per violazione del contraddittorio (Cass. pen. Sez. V n. 35800 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice corregge, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., un errore materiale contenuto in una sentenza è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. quando sia adottato de plano, senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti. La procedura di correzione, infatti, impone l’instaurazione del contraddittorio, poiché la parte interessata ha diritto di interloquire sia sull’emendabilità dell’errore prospettato sia sulla fondatezza della decisione. La questione relativa alla possibilità di emendare con lo strumento dell’art. 130 cod. proc. pen. l’omessa pronuncia di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita integra un ambito su cui persiste un contrasto giurisprudenziale, ma tale rilievo resta assorbito dal vizio procedurale. Il provvedimento così assunto va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice che lo ha emesso.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e applicata la pena concordata, aveva condannato gli imputati, in solido con il responsabile civile, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Divenuta definitiva la pronuncia, il responsabile civile depositava istanza di correzione di errore materiale chiedendo di essere estromesso dalla solidarietà. Il giudice, letta l’istanza, provvedeva de plano, senza introdurre alcun contraddittorio, rettificando il dispositivo con nota in calce e disponendo l’espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara fondato il ricorso e individua il vizio decisivo non nell’emendabilità o meno dell’errore, ma nella modalità con cui la correzione è stata disposta. Il provvedimento risulta adottato de plano, senza fissazione della camera di consiglio e senza il relativo avviso alle parti.
La Corte richiama sul punto un proprio precedente, Sez. IV n. 8612 del 08/02/2022, per affermare che tale modalità determina nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Il ricorrente aveva compiutamente rappresentato, secondo un ulteriore precedente, Sez. I n. 20984 del 23/06/2020, il concreto interesse a partecipare all’udienza camerale, nella quale si sarebbe potuto contraddire sull’emendabilità dell’errore prospettato e sulla fondatezza della decisione.
Resta assorbito ogni altro profilo. La Corte osserva che la questione dell’emendabilità con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. è attraversata da un persistente contrasto giurisprudenziale, ma avente a oggetto la differente prospettazione relativa alla possibilità di emendare l’omessa pronuncia di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese della parte civile.
Il provvedimento impugnato è quindi annullato senza rinvio, limitatamente alla disposta espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.
Nota della Redazione
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