Peculato e affidamento delle chiavi per ragioni d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 36357 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato, e non quello di furto, la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di cose mobili altrui delle quali abbia conseguito la disponibilità per ragioni d’ufficio. A tal fine è sufficiente l’affidamento in custodia del bene da parte del superiore gerarchico, essendo irrilevante la mancata adozione di un provvedimento di sequestro. L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello, oltre il termine per la motivazione, configura una nullità a regime intermedio sanata per il raggiungimento dello scopo, ex art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi siano tempestivamente presentati dal difensore, unico soggetto legittimato al ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Comandante di una Stazione dei Carabinieri, era intervenuto presso l’abitazione di una persona rinvenuta cadavere e, in tale occasione, aveva ricevuto in custodia le chiavi dell’appartamento, affidategli dal proprio superiore gerarchico in attesa della consegna ai parenti del deceduto. Dopo i primi accertamenti, si era nuovamente recato nell’immobile prelevando un orologio di valore e una macchina fotografica.
La Corte di appello aveva confermato la condanna per peculato, ravvisando nel compito di custodia un incarico strettamente collegato all’esercizio delle funzioni, pur in assenza di sequestro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo nullità della sentenza per omesso avviso di deposito, vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, mancato riconoscimento di attenuanti ed erroneo calcolo della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 183 cod. proc. pen. quando i motivi siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato. Poiché il ricorso per cassazione può essere proposto dal solo difensore abilitato, nessun pregiudizio concreto al diritto di difesa è derivato all’imputato. La giurisprudenza richiamata dalla difesa, riferita all’omesso avviso della sentenza di primo grado, è stata ritenuta non conferente, atteso che l’atto di appello può essere proposto personalmente anche dall’imputato.
Sul secondo motivo, i giudici hanno escluso il dedotto vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale ha compiutamente descritto il fatto e approfondito gli snodi fattuali di maggior rilievo, senza limitarsi a un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
Il nucleo del provvedimento riguarda il terzo motivo. La difesa invocava il principio secondo cui integra il furto, e non il peculato, la condotta del pubblico ufficiale che si impossessi della cosa altrui senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragioni d’ufficio. La Corte ha però confermato la diversa lettura dei giudici di appello: l’incarico di custodire le chiavi e l’appartamento era stato affidato al ricorrente dal superiore gerarchico, intervenuto per gli accertamenti urgenti. Il difetto di sequestro dell’immobile è stato giudicato del tutto irrilevante, non elidendo la circostanza che la disponibilità delle chiavi era comunque ricollegata alla funzione di Comandante della Stazione competente per territorio, in virtù della quale era intervenuto sul luogo.
Sui restanti motivi, la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 323-bis cod. pen., avendo i giudici di merito valorizzato l’elevato valore dei beni e la successività della restituzione rispetto alla scoperta delle appropriazioni. La censura sull’erroneo calcolo della pena è stata dichiarata aspecifica, non indicando la difesa in quale misura e per quale ragione la pena sarebbe stata erroneamente determinata. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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