Testimone dibattimentale non attendibile e divieto di recupero delle dichiarazioni pre-dibattimentali (Cass. pen. Sez. IV n. 36687 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione illogica la sentenza di appello che eleva a riscontro degli esiti intercettivi la testimonianza dibattimentale di un teste senza valutarne contenuto e attendibilità, quando questi abbia escluso di conoscere l’identità del fornitore di stupefacente. Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti nella fase delle indagini preliminari, utilizzate in dibattimento per le contestazioni e dal testimone non confermate, sono valutabili, fuori dall’ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., solo per apprezzare la credibilità del dichiarante: non valgono come riscontro né come prova dei fatti rappresentati, neanche se la ritrattazione sia ritenuta inattendibile su elementi acquisiti aliunde. La difformità tra deposizione dibattimentale e dichiarazioni predibattimentali impone un accurato vaglio di genuinità e sui limiti di utilizzabilità.

Il Fatto

La Corte di appello de L’Aquila confermava la condanna di due imputati: il primo per cessione continuata di hashish e marijuana e per la cessione di stupefacente rinvenuto nella disponibilità di terzi; il secondo per concorso in estorsione aggravata, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.

La responsabilità del primo imputato, quale fornitore dello stupefacente, era desunta dalla testimonianza della fidanzata di un correo, oltre che dal contenuto delle intercettazioni e dai dati di geolocalizzazione delle celle. Entrambe le difese ricorrevano per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla prova di reità, sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo del ricorrente condannato per la cessione di stupefacente. Il giudice di appello, a fronte delle contestazioni sulla prova di responsabilità, motiva in parte per assenza e in parte in modo contraddittorio rispetto alle emergenze valorizzate dal primo giudice.

Sotto un primo profilo la motivazione è elusiva delle censure difensive sulla rilevanza probatoria dell’aggancio di determinate celle telefoniche. Il giudice distrettuale assume come “evidente” il ruolo di fornitore sulla base della testimonianza dibattimentale della teste, senza alcuna valutazione del contenuto e dell’attendibilità delle dichiarazioni.

Sotto un secondo profilo la motivazione è illogica: la teste, in più passaggi, negava di avere mai incontrato il primo imputato ed escludeva di conoscere il nome del fornitore dello stupefacente e il suo soprannome. Le dichiarazioni rese in sede di indagini non potevano essere recuperate mediante lo strumento delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., poiché la teste non si era trincerata dietro generici “no, non ricordo”, ma aveva fornito una realtà fattuale diversa e in contrasto con la prospettazione accusatoria.

La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. III n. 26387 del 17.04.2025) secondo cui tali dichiarazioni non confermate sono valutabili solo per la credibilità del dichiarante e non come riscontro, neppure quando la ritrattazione sia ritenuta inattendibile. La sentenza è annullata con rinvio, assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio.

Quanto al secondo ricorrente, i primi due motivi sono inammissibili per mancanza di confronto con la decisione impugnata (Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016). È invece fondato il terzo motivo, avendo il giudice di appello omesso ogni motivazione sull’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e sul giudizio di prevalenza delle generiche. Improponibile, perché nuovo, il quarto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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