Ricettazione di assegni e tenuità del danno (Cass. pen. Sez. 2 n. 19238 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione del danno per il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. o per l’accesso alla fattispecie lieve di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., il valore da considerare non è quello dello stampato ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità degli assegni oggetto di ricettazione. È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata o che riproponga censure già disattese, nonché la doglianza relativa a un vizio processuale non devoluto al giudice d’appello. Non sussiste un obbligo di rinnovazione istruttoria in appello al di fuori delle ipotesi tassative di cui all’art. 603 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado che dichiarava due imputate responsabili del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per aver ricevuto e utilizzato, in concorso tra loro, assegni provento di furto, consegnandoli a un incaricato di una società di gestione di slot machines in pagamento di somme dovute. Avverso tale decisione, le imputate proponevano distinti ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., all’utilizzo di dichiarazioni rese in fase di indagini e mai confermate in dibattimento, alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e alla richiesta di rinnovazione istruttoria per una perizia grafica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili per le plurime ragioni illustrate. In relazione al ricorso della prima ricorrente, il motivo unico è stato ritenuto inammissibile perché aspecifico: la Corte territoriale aveva fornito adeguate ragioni sulla genericità della giustificazione alternativa offerta dall’imputata relativa allo stato di crisi della società. Quanto alla contestazione del diniego dell’attenuante della lieve entità, l’assunto è stato considerato manifestamente infondato.
La Suprema Corte ha rimarcato che, secondo la giurisprudenza richiamata, ai fini della configurabilità della ricettazione, il valore da considerare per la valutazione del danno deve essere riferito alla potenziale utilizzabilità degli assegni oggetto del reato, e non alla circostanza che essi non siano stati incassati. In disparte il significativo ammontare, pari a circa 9.000 euro, l’assenza di un danno effettivo non è un argomento decisivo, in quanto il valore deriva dalla potenziale utilizzabilità del titolo. Ne deriva la correttezza della sentenza impugnata che aveva escluso l’attenuante.
Per quanto riguarda il ricorso della seconda ricorrente, la prima parte del primo motivo è stata dichiarata inammissibile perché la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 500 cod. proc. pen. non era stata devoluta alla cognizione della Corte d’appello. La seconda parte del motivo è stata ritenuta aspecifica per non aver la difesa confrontato la propria doglianza con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni del teste e fornito una prova logica della responsabilità nel concorso nel reato. La presenza della ricorrente al momento della consegna, la sigla “A” sugli assegni e il ruolo di fatto nella gestione sociale hanno supportato il convincimento.
Il secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione istruttoria, è stato giudicato inammissibile, ricordando che non sussiste un obbligo in capo al giudice d’appello di disporla, né un obbligo di motivare il diniego, al di fuori delle ipotesi tassative di cui all’art. 603 cod. proc. pen. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, non avendo le censure confrontato le ragioni del diniego dell’attenuante basate sull’esoso ammontare, sul dolo e sulla reiterazione delle condotte. Inammissibile è risultata anche la doglianza sulla mancata motivazione in ordine ai benefici di legge, per la genericità della richiesta.
La Corte ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
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Nota della Redazione
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