Prescrizione e recidiva subvalente nel bilanciamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 36738 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale anche quando essa sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti. L’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, parametro di riferimento per il computo del termine prescrizionale. Il richiamo operato dall’art. 161 cod. pen. alle ipotesi di recidiva conferma che questa assume rilievo, anche in caso di sospensione e interruzione del corso del termine, sempre che sia stata riconosciuta.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14.03.2025, ha confermato la pronuncia di condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e un vizio di motivazione per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il termine sarebbe pari ad anni sette mesi sei, in conseguenza della ritenuta subvalenza della recidiva sulle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, investendo la questione centrale il rapporto tra recidiva, bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e computo del termine prescrizionale. Il motivo muoveva dall’assunto che, una volta riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche, la recidiva dovesse restare priva di rilievo anche ai fini dell’art. 157 cod. pen..
Il Collegio ha opposto a tale impostazione un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. L’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. possa incidere sulla determinazione della pena massima del reato, che costituisce il fattore di riferimento per il calcolo del termine prescrizionale.
La Corte ha richiamato Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020 e, in motivazione, le Sezioni Unite n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, secondo cui la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il bilanciamento l’abbia vista subvalente. Poiché l’art. 161 cod. pen. coordina talune ipotesi di recidiva alla regola del tempo necessario a prescrivere, definito secondo l’art. 157 cod. pen., resta confermato che la recidiva assume rilievo, anche in caso di sospensione e interruzione del termine, purché riconosciuta.
Nel percorso argomentativo sono richiamati ulteriori precedenti: Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019; e, in motivazione, Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022. Preso atto della memoria difensiva, la Corte ha quindi escluso la fondatezza della doglianza e dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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