Presunzione cautelare e tempo silente nella partecipazione mafiosa (Cass. pen. Sez. V n. 36930 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza costituiscono una prova allo stato degli atti, distinta dalla prova idonea a fondare una condanna per il solo carattere dinamico della formazione probatoria. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle mafie storiche, è superata solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa: il cd. tempo silente può essere valutato solo in via residuale, insieme ad altri elementi obiettivi, e non basta da solo a dimostrare l’irreversibile allontanamento dal sodalizio. Ai fini della configurabilità del concorso esterno ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., il contributo occasionale dell’imprenditore non integra la partecipazione, che richiede invece messa a disposizione stabile della propria struttura per gli interessi del gruppo. Nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, dopo le modifiche della legge 21 maggio 2019, n. 43, non è necessario il metodo mafioso quando il procacciatore di voti sia un associato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 17 marzo 2025 depositata il 16 aprile 2025, ha confermato il provvedimento cautelare del G.I.P. del medesimo Tribunale, applicando la custodia in carcere a un imprenditore agricolo per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen. e 416-ter cod. pen. La contestazione associativa riguarda la partecipazione a un sodalizio di stampo mafioso operante nella provincia di Catania; quella elettorale lo scambio politico-mafioso in occasione delle elezioni amministrative dell’ottobre 2021.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica, l’omessa considerazione del tempo trascorso dai fatti, la carenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa e la mancata qualificazione nel concorso esterno, oltre all’insussistenza dello scambio elettorale. La difesa sostiene che i rapporti commerciali con il capo del gruppo e i contatti occasionali non rivelano alcuna adesione stabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dei gravi indizi cautelari, qualificati come prova allo stato degli atti, e respinge il primo motivo rilevando che la nullità dell’ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio, da dedurre a pena di decadenza con la richiesta di riesame. La censura risulta generica, perché non indica i passaggi in cui la motivazione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale: secondo l’indirizzo maggioritario, la presunzione di esigenze cautelari può essere superata solo dal recesso o dall’esaurimento dell’attività associativa, mentre il tempo silente rileva solo in via residuale. L’indirizzo minoritario richiede invece una lettura costituzionalmente orientata che valorizzi il decorso temporale. Nel caso concreto il tempo trascorso è prossimo, riferito al periodo 2021-2022, e non emergono fatti successivi idonei a dimostrare l’allontanamento dal sodalizio, risultando anzi attuale il ruolo di referente del capo clan detenuto.

Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte conferma la partecipazione e non il concorso esterno: il contributo non è occasionale, ma si sostanzia nella messa a disposizione dell’impresa, in acquisti continuativi tramite contabilità in nero, nella liquidità assicurata al capo e nel controllo dei commerci agricoli sul territorio. Il ricorso per vizio di motivazione consente solo la verifica della tenuta logica del provvedimento, non una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.

Sul quinto motivo, la Corte richiama il principio per cui l’interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Dopo la legge n. 43/2019, l’oggetto dello scambio può consistere in “qualunque altra utilità”, anche non economicamente quantificabile. Per l’associato non occorre il metodo mafioso nel procacciamento dei voti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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