Materiale pirotecnico non micidiale che diventa esplosivo per quantità e concentrazione (Cass. pen. Sez. I n. 37749 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni — quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati — costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità. La qualificazione di un materiale come pirotecnico non esclude di per sé la sua natura esplosiva. Nel controllo di legittimità sulla motivazione, il giudice che aderisca alle conclusioni del consulente del pubblico ministero in difformità da quelle del consulente di parte non deve fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde: è sufficiente che mostri di avere valutato le conclusioni recepite senza ignorare le argomentazioni della difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, previa concessione delle attenuanti generiche, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e artt. 1 e 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, applicando la pena di otto mesi di reclusione ed euro duemila di multa. Il fatto riguardava la detenzione, all’interno di un esercizio commerciale, di materiale pirotecnico.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due ha dedotto la contraddittorietà della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, contestando l’equiparazione del materiale pirotecnico agli esplosivi e la ritenuta micidialità. Con il terzo ha chiesto la derubricazione nel reato di cui all’art. 678 cod. pen., censurando il rilievo attribuito alle modalità di conservazione e il mancato confronto con la consulenza di parte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per l’assoluta aspecificità dei motivi, che hanno reiterato argomenti già prospettati in appello senza confrontarsi criticamente con le risposte del giudice territoriale. Ha richiamato sul punto Sez. 2 n. 27816 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009.
I primi due motivi, trattati congiuntamente, muovono dall’errato presupposto che la qualificazione di un materiale come pirotecnico escluda di per sé la sua natura esplosiva. La Corte ha rilevato che le sentenze di merito hanno argomentato la natura micidiale del materiale rinvenuto: il ricorrente, senza patentino da fuochista, deteneva artifici pirotecnici per un ingente quantitativo, con principio attivo di polvere pirica, tra cui petardi di vario tipo sprovvisti di marchiatura CE e qualificati come ordigni artigianali, occultati sotto il banco vendita in confezioni non integre.
Gli artificieri avevano qualificato il materiale come composti esplosivi, particolarmente sensibili alla fiamma, al calore, all’urto e all’umidità. L’accertamento tecnico mediante innesco ha dato esito positivo. La Corte ha sottolineato che il materiale, seppure non micidiale se singolarmente considerato, lo diventa per quantitativo e concentrazione in un ambiente angusto, con impianto elettrico privo di accorgimenti di sicurezza. Il ricorrente ha minimizzato tale portata offensiva senza confrontarsi con la pericolosità complessiva del materiale detenuto.
Anche la doglianza sulla destinazione alla vendita è stata ritenuta inammissibile: i petardi erano tenuti nel negozio insieme ad altri fuochi esposti, e non nell’attigua abitazione, ciò che esclude l’uso meramente domestico. La Corte ha quindi affermato il principio per cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta che, per le condizioni complessive, assume carattere micidiale, richiamando Sez. 1 n. 50925 del 2018 e Sez. 1 n. 13831 del 2025.
Quanto al terzo motivo, la censura sulle modalità di conservazione è stata giudicata generica, avendo le sentenze di merito attribuito specifico rilievo alle confezioni non integre e all’assenza di adeguati sistemi elettrici. Sul mancato confronto con la consulenza di parte, la Corte ha ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che aderisca alle conclusioni del perito in difformità da quelle del consulente di parte non è gravato dell’obbligo di dimostrare autonomamente l’esattezza scientifica delle prime, salvo il vizio sia denunciabile solo se le argomentazioni della difesa dimostrino in modo lampante la fallacia delle conclusioni recepite (Sez. 5 n. 18975 del 2017). Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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