Giudicato implicito sulla pena e divieto di reformatio in peius nel rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 37855 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso del solo imputato per ragioni di merito, la cognizione del giudice è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della decisione relativo alla misura della pena, non investito dall’annullamento. Viola il divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di rinvio che, pur riducendo l’entità della pena complessivamente irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche già applicate in primo grado e coperte dal giudicato. Non integra invece alcuna violazione l’aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello fissato dal giudice della sentenza annullata, quando la riqualificazione giuridica del fatto muta la struttura del reato continuato.

Il Fatto

Il giudice per l’udienza preliminare condanna l’imputato per due distinte fattispecie di cessione di stupefacenti, unificate dalla continuazione, applicando le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito. La Corte d’appello di Bari conferma la qualificazione ma riduce la pena. La Cassazione annulla la sentenza di appello limitatamente alla qualificazione giuridica.

In sede di rinvio la Corte territoriale riqualifica i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ridetermina la pena in misura complessivamente inferiore, senza però riconoscere le attenuanti generiche già concesse in primo grado. L’imputato ricorre per cassazione deducendo due violazioni del divieto di reformatio in peius: la mancata conferma delle attenuanti e l’aumento per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 597 cod. proc. pen. L’appello del pubblico ministero attribuisce al giudice ampi poteri decisori, fino a dare al fatto una qualificazione giuridica più grave. Quando invece il gravame proviene dal solo imputato, opera il divieto di reformatio in peius, rafforzato dal comma 4, che impone la corrispondente diminuzione della pena complessiva in caso di accoglimento dell’appello relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione.

Sul primo motivo il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 40910 del 27.09.2005: il divieto non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, compresi gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze e l’aumento per la continuazione. La sentenza di rinvio, osserva la Corte, è soggetta allo stesso vincolo: in caso di annullamento con rinvio su ricorso dell’imputato per ragioni di merito, la cognizione del giudice è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo relativo alla misura della pena, non interessato dall’annullamento. Il principio è ribadito da Sez. V n. 11730 del 27.01.2020, che ravvisa la violazione proprio nella esclusione delle attenuanti già applicate in primo grado.

Nel caso concreto l’annullamento aveva riguardato la sola applicabilità della fattispecie di cui al comma 5. Per tutti i punti diversi dalla qualificazione giuridica, compresa la statuizione sulle attenuanti generiche non appellata dal pubblico ministero, si era formato il giudicato progressivo. La Corte territoriale, riqualificando i fatti senza riconoscere le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., è incorsa nella violazione del divieto.

Il secondo motivo è invece infondato. La regola delle Sezioni Unite opera quando parametri e sequenza di raffronto restano identici. Se la riqualificazione muta la struttura del reato continuato, il mero confronto matematico tra le componenti della pena non è più criterio adeguato di verifica. La Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014 ha escluso la violazione quando il giudice dell’impugnazione, mutando la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati un aumento maggiore, pur senza irrogare una pena complessivamente superiore. I precedenti invocati dal ricorrente riguardano casi in cui la riqualificazione non era stata operata.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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