Colpa grave da colluttazione esclude l’equa riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 37856 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione valuta tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non dovendo stabilire se la condotta dell’istante integri gli estremi di reato, ma solo se essa abbia ingenerato, pur in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La colpa grave ostativa all’indennizzo consiste in una macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza, prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, e può essere desunta dalle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente e da riscontri documentali, come il certificato medico sulle lesioni del contendente. Perché la condotta sia ostativa occorre però un apprezzabile collegamento causale, con efficacia sinergica, tra il comportamento e la custodia cautelare, nel suo momento genetico e nel mantenimento: la condotta deve aver creato l’apparenza del reato per cui fu applicata la misura, non di un reato qualsiasi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione, proposta ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., per la custodia subita dall’istante in un procedimento nel quale gli erano stati contestati il reato di cui all’art. 628 cod. pen. e quelli di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974. La vicenda processuale muove da una lite insorta con il datore di lavoro presso cui l’istante aveva prestato attività per breve tempo: secondo l’imputazione, egli gli avrebbe sottratto il cellulare e avrebbe esploso un colpo di pistola verso il suo indirizzo. Con sentenza del Tribunale il ricorrente era stato assolto da tutti i reati perché il fatto non sussiste. Il giudice della riparazione ha invece ravvisato nella sua condotta la colpa grave, condizione ostativa all’indennizzo, e per questo ha respinto la domanda. Avverso l’ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave e del nesso causale con la restrizione della libertà personale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi in tutte le loro articolazioni. Il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, osserva il Collegio, è esente dalle censure: i giudici della riparazione hanno valorizzato elementi di fatto concreti, accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito, muovendo proprio dalle evidenze processuali ritenute insufficienti a fondare la condanna. La condotta aggressiva è stata desunta dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, che aveva ammesso di avere colpito il contendente con uno schiaffo e un pugno per liberarsi, e riscontrata dal certificato medico che documentava le lesioni riportate.
Manifestamente infondata è quindi la censura di travisamento delle emergenze istruttorie: al contrario, il giudice ha preso le mosse dalle dichiarazioni dell’interessato e dal certificato, non da fatti non accertati. Quanto alla pretesa neutralità del documento sanitario, il ricorrente assume una tesi apodittica e illogica, perché quel certificato vale come riscontro del comportamento violento ostativo all’indennizzo. La Corte richiama il principio per cui la valutazione va compiuta ex ante e con iter autonomo rispetto al merito, secondo Sez. U n. 32383 del 27/05/2010 e Sez. IV n. 9212 del 2013.
Sul piano della gravità della colpa, i giudici hanno adeguatamente motivato la natura gravemente colposa della condotta extraprocessuale. La colpa ostativa va intesa come macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi e regolamenti, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria mediante un provvedimento restrittivo o la mancata revoca di uno già emesso. Se la motivazione su tale carattere è adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità. La Corte richiama Sez. U n. 43 del 1995 e Sez. IV n. 27458 del 2019. Nella specie la colpa grave non risiede nella mera, pur ferma, richiesta di essere pagato, ma nell’aggressione agita nei confronti del contendente.
Infine, il Collegio giudica generica la doglianza sul mancato accertamento dell’efficacia sinergica della condotta rispetto al provvedimento cautelare. Il giudice della riparazione deve verificare che la condotta abbia avuto efficacia sinergica, creando l’apparenza del reato per cui si procede. La condizione ostativa non può essere integrata da illeciti diversi da quelli per cui è stata subita la detenzione, perché in tal caso manca il nesso eziologico: non basta l’apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre quella del reato per cui il provvedimento fu adottato (Sez. IV n. 10195 del 2020; Sez. III n. 45593 del 2017). Nella specie la condotta violenta era oggettivamente idonea a creare l’apparenza del reato di rapina e dunque sinergica e concausale rispetto alla misura. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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