Inammissibili i ricorsi: attenuante collaborazione e chiamata in correità (Cass. pen. Sez. VII n. 38039 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 625-bis cod. pen. presuppone che il colpevole fornisca un contributo collaborativo significativo per l’individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice. Non integra l’attenuante la chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena ed immediata confessione. È manifestamente infondata la censura che investe la valutazione della chiamata in correità quando si traduce in una contestazione del compendio probatorio: si tratta di un tipico giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Due imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di art. 624 cod. pen. pluriaggravato, commesso il 3 luglio 2018. Il Tribunale di Verona li aveva condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poste in equivalenza con le aggravanti. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, ha rideterminato la pena di uno dei due ricorrenti in mesi otto di reclusione ed Euro 140,00 di multa, confermando nel resto.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i due condannati. Il primo ha lamentato la mancata applicazione della circostanza attenuante dell’art. 625-bis cod. pen. e la carenza di motivazione sul punto. Il secondo ha dedotto sei motivi, tra cui il vizio di motivazione con travisamento delle prove, la contraddittorietà della chiamata in correità e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati. Quanto al primo ricorrente, la Sezione ha ribadito che l’attenuante della collaborazione richiede un contributo effettivo per l’individuazione dei complici o dei responsabili della ricettazione. Nella specie il giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso l’attenuante perché il ricorrente aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie in sede di interrogatorio quando egli e i coimputati erano già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Richiamando Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, la Corte ha confermato il principio per cui la chiamata in correità non basta a integrare l’attenuante quando il dichiarante abbia già reso piena e immediata confessione, restando l’utilità del contributo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Quanto al secondo ricorrente, la Sezione ha ritenuto logica la valutazione di attendibilità della chiamata in correità, corroborata da riscontri esterni: i tabulati telefonici, che tracciano non solo la presenza in un luogo ma anche gli spostamenti, e le dichiarazioni testimoniali di chi ha riferito di aver visto l’auto utilizzata per la fuga fermarsi a un semaforo e venire accostata.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché afferenti a questioni non oggetto di motivo di appello. Il quarto è stato parimenti dichiarato inammissibile, traducendosi in una censura sulla valutazione del compendio probatorio, non sindacabile in sede di legittimità.

Il quinto motivo è stato giudicato manifestamente infondato: gli elementi allegati dalla difesa erano già stati valutati ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., né risultava contraddittoria la diversa valutazione operata per il coimputato, trattandosi di posizioni processuali differenti. Il sesto motivo, infine, è stato respinto perché la pena, determinata ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e al di sotto della media edittale, è stata calibrata su gravità del fatto e capacità a delinquere. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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