Rapina e furto con strappo: la violenza sulla cosa aderente al corpo (Cass. pen. Sez. II n. 38151 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta violenta esercitata dall’agente al fine di vincere la resistenza della persona offesa integra il delitto di rapina anche quando il bene oggetto di apprensione sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza coinvolga inevitabilmente la persona stessa. La sottrazione non si realizza mediante il mero strappo, volto a superare la normale forza di coesione fisica tra la cosa e chi la detiene, ma attraverso un quid pluris di violenza finalisticamente orientato verso il soggetto passivo, al fine di neutralizzarne l’opposizione. Il riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86/2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso. Nel caso in cui la pena sia irrogata in misura di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. costituisce motivazione sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro mille e duecento di multa per i reati di rapina e lesioni, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo: la persona offesa non avrebbe posto in essere alcun movimento per contrastare l’azione predatoria e l’imputato si sarebbe limitato a strappargli la collana dal collo. Con il secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., il diniego della rapina di lieve entità e l’aumento per la continuazione. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 438 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all’esame della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato. La condotta violenta diretta a vincere la resistenza della persona offesa integra la rapina anche quando il bene sia particolarmente aderente al corpo del possessore. In tal caso la sottrazione non avviene mediante il mero strappo, ma attraverso un quid pluris di violenza indirizzato verso il soggetto passivo. Diversamente, è furto con strappo la condotta immediatamente rivolta verso la cosa, pur con effetti riflessi sulla persona che la detiene, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Nel caso concreto la collana, bene strettamente aderente al corpo, è stata sottratta con violenza necessariamente incidente sulla persona della vittima. I giudici di merito hanno quindi correttamente ritenuto integrata la rapina, non potendosi degradare la condotta allo strappo proprio del furto.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità: non rileva il solo modesto valore economico del bene, occorrendo valutare gli effetti dannosi complessivi, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, che lede anche la libertà e l’integrità fisica della persona aggredita. Quanto alla fattispecie attenuata introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86/2024, la doglianza è aspecifica: il fatto mantiene una gravità intrinseca per il peso obiettivo dell’azione criminosa e la protervia manifestata, avendo cagionato lesioni guaribili in dieci giorni.
Sulla continuazione, il Collegio rileva l’erroneità della motivazione dei giudici di appello, i quali avevano ritenuto l’aumento contenuto nel minimo. Il primo giudice aveva invece applicato un aumento superiore al minimo previsto dall’art. 81 cod. pen. Ciò nonostante, la doglianza resta infondata: il motivo di appello contestava solo la congruità del singolo aumento, senza elementi specifici. La graduazione degli aumenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non deve rendere motivazione dettagliata quando l’aumento è di esigua entità, come precisato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato va sindacato secondo un parametro di valutazione ex ante, verificando novità e decisività della prova alla luce delle circostanze conoscibili al momento della decisione negativa. Il Tribunale non poteva prevedere le dichiarazioni difformi rese in dibattimento dalla persona offesa, già escussa in modo esauriente nelle indagini. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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