Rapina impropria e immediatezza della violenza: annullato il diniego dei benefici (Cass. pen. Sez. II n. 38243 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito dell’immediatezza richiesto dall’art. 628, secondo comma, cod. pen. non impone la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o della minaccia. È sufficiente che tra le due attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità. Il giudice di appello che neghi i benefici di legge richiesti in via principale è tenuto a motivare espressamente; se fonda il diniego della pena sostitutiva sull’evoluzione della vicenda cautelare, deve valutarla nella sua interezza, compresa la successiva revoca della misura più afflittiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, riconosceva la circostanza attenuante della lieve entità del fatto e rideterminava la pena per il reato di rapina impropria, confermando la condanna. La vicenda riguardava la sottrazione di merce da un supermercato, occultata nello zaino e portata oltre le casse, seguita da un intervento del personale addetto alla vigilanza e da una colluttazione.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come furto tentato, l’omesso esame di circostanze relative alla condizione personale in ordine alla prognosi sulla pena sostitutiva e la mancanza di motivazione sull’istanza di doppi benefici di legge. La questione centrale atteneva alla sostenibilità della qualificazione giuridica e all’obbligo di motivazione sui benefici richiesti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione di responsabilità su concreti elementi probatori, tra cui la denuncia dell’addetto alla vigilanza e la relazione dell’operante della polizia giudiziaria. Da tali elementi emerge che il ricorrente aveva già superato le barriere antitaccheggio con la merce non pagata, consumando quindi la sottrazione, e che successivamente aveva usato violenza nei confronti dell’addetto per assicurarsi il possesso dei beni e l’impunità.
La Corte ribadisce che, per la rapina impropria, è indifferente che dalla violenza consegua l’impossessamento, poiché questo non è l’evento del reato ma elemento del dolo specifico. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. II n. 15584 del 12/02/2021 e Sez. II n. 11135 del 22/02/2017. Le doglianze difensive, lungi dal dimostrare un’illogicità manifesta, si risolvono in ragioni di fatto inammissibili in sede di legittimità.
Quanto al requisito dell’immediatezza, la Corte richiama Sez. II n. 30775 del 10/05/2023: non è necessaria la contestualità temporale tra sottrazione e violenza, essendo sufficiente che l’arco di tempo non interrompa l’unitarietà dell’azione. Nel caso concreto, anche il lasso di poco più di dieci minuti, stando alla stessa prospettazione del ricorrente, non interromperebbe l’unitarietà spazio-temporale dell’azione.
I motivi secondo e terzo sono invece accolti. Sulla richiesta dei doppi benefici di legge, avanzata in via principale, la Corte d’appello ha del tutto omesso di motivare, come era tenuta a fare secondo Sez. Un. n. 22533 del 25/10/2018. Quanto alla pena sostitutiva, richiesta in via subordinata, il diniego era stato fondato sullo sviluppo della vicenda cautelare; la Corte d’appello avrebbe dovuto considerarla nella sua interezza, includendo la successiva revoca della misura dell’obbligo di dimora disposta dal Tribunale.
Da ciò consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al diniego dei benefici di legge e, in subordine, della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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