Tentata rapina impropria: violenza dopo gli atti idonei resta strumentale al tentativo (Cass. pen. Sez. VII n. 36895 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violenza o la minaccia adoperata dall’agente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, integra la tentata rapina impropria quando è finalizzata a procurare a sé o ad altri l’impunità. Combinando la norma incriminatrice dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. con l’art. 56 cod. pen., l’azione violenta resta strumentale al tentativo già realizzato e, pertanto, assorbita in esso. Non è quindi configurabile il solo furto tentato, né è consentita in sede di legittimità una diversa lettura delle risultanze processuali. Il ricorso che riproponga censure valutative è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente era stata troncata dalla Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 17.10.2025, per il reato di tentata rapina. La vicenda riguarda un tentativo, rimasto non riuscito, di sottrazione di ortaggi. Dopo quel tentativo, e prima dell’arrivo delle forze dell’ordine allertate dalla persona offesa, la donna assumeva una condotta minacciosa e violenta per guadagnare la fuga.
La difesa ricorreva per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità e all’omessa riqualificazione del fatto come furto. Con il secondo motivo deduceva vizio della motivazione in relazione ai presupposti, oggettivo e soggettivo, della rapina impropria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li reputa manifestamente infondati. Il secondo, in particolare, è giudicato anche riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del fatto. A fronte della condotta minacciosa e violenta assunta dopo il tentativo non riuscito di sottrazione, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrata la fattispecie tentata del reato di rapina. La condotta è stata posta in essere al fine di assicurarsi la fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153. Secondo tale indirizzo, se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un’azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l’impunità per il tentativo di furto, l’azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita. Il richiamo normativo è esplicito: la combinazione dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. con l’art. 56 cod. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le doglianze tendono a censurare la valutazione delle risultanze processuali, prospettandone una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza. Si tratta di censure estranee al sindacato di legittimità, che non possono trovare ingresso in sede di cassazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta all’udienza del 3 luglio 2026.
Nota della Redazione
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