Tentata rapina impropria configurabile anche se la refurtiva è già stata restituita (Cass. pen. Sez. II n. 36374 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tentata rapina impropria è configurabile quando, dopo il compimento di atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, questi adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità. Il riferimento dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. alla violenza «immediatamente dopo la sottrazione» individua un collegamento logico-temporale e finalistico tra aggressione al patrimonio e offesa alla persona, senza richiedere che la sottrazione sia consumata. La rapina è reato complesso e plurioffensivo: ove tale collegamento sussista, il fatto integra tentata rapina impropria e non può essere scomposto nelle autonome fattispecie di tentato furto e di reato contro la persona; in sua assenza, la condotta diretta alla sottrazione rimasta incompiuta conserva la qualificazione di tentato furto. L’intervenuta restituzione della refurtiva non esclude di per sé la configurabilità dell’ipotesi tentata.
Il Fatto
Con sentenza del 5 marzo 2026 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione assunta dal GIP del Tribunale di Torino, riduceva la pena inflitta all’imputato per il reato di tentata rapina aggravata perché commessa da più persone riunite, contestata unitamente al delitto di evasione.
Il difensore ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi: vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto, che a suo avviso integrava il tentativo di furto, essendo la refurtiva già restituita da una coimputata prima della condotta minacciosa e violenta; eccessività della pena e mancata esclusione degli effetti della recidiva; diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto; mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama Sez. U n. 34952 del 19/04/2012 e Sez. 2 n. 35134 del 25/03/2022: la formula normativa non impone che la sottrazione si sia perfezionata, ma individua il necessario nesso tra le due aggressioni. La Corte territoriale, rilevando che la reazione violenta intervenne quando l’addetto alla sicurezza si frappose tra gli imputati e l’uscita del supermercato, ne aveva logicamente desunto la finalità di assicurare la fuga e l’impunità. La circostanza della restituzione della merce resta perciò priva di rilievo contrario, sussistendo tanto il collegamento temporale quanto quello finalistico.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di legittimità ribadiscono che il dovere di motivazione si accresce quanto più ci si discosta dal minimo edittale, non essendo sufficienti clausole di stile salvo che la pena resti prossima ai minimi (Sez. 6 n. 35346 del 12/06/2008; Sez. 3 n. 28852 del 08/05/2013). Nel caso concreto la Corte di appello ha illustrato analiticamente il percorso: pena-base già nel minimo della fattispecie consumata, diminuente per il tentativo applicata nella misura della metà in luogo del terzo, riduzione ulteriore per il rito. La mancata estensione a due terzi è stata giustificata con i plurimi precedenti penali e con la commissione del reato in costanza di evasione, indicativi di maggiore pericolosità e gravità concreta.
Sulla recidiva la Corte richiede una motivazione specifica, che verifichi, oltre il dato formale dei precedenti, l’effettiva sintomaticità della reiterazione in termini di pericolosità (Sez. U n. 5859 del 27/10/2011; Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018). La Corte territoriale vi ha adempiuto valorizzando la relazione qualificata tra le precedenti condanne per furto e il nuovo reato della medesima indole.
In tema di lieve entità, estesa alla rapina per effetto di Corte cost. n. 86 del 2024, la Corte ribadisce che occorre una valutazione complessiva degli indici normativamente rilevanti e che l’attenuante è incompatibile con condotte di significativa aggressività. Il modesto valore economico della merce è solo uno dei parametri e non assume carattere decisivo (Sez. 2 n. 47610 del 22/10/2024).
Sulla sostituzione della pena detentiva breve, la prognosi negativa ex art. 58 legge n. 689/1981 impone al giudice di correlare il fattore ostativo alle specifiche prescrizioni della misura invocata (Sez. 6 n. 40433 del 19/09/2023). La Corte di appello ha correttamente desunto l’impossibilità di una prognosi favorevole dalla commissione del reato durante gli arresti domiciliari e dal successivo aggravamento in custodia cautelare per plurimi episodi di evasione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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