Recidiva reiterata e calcolo del termine massimo di prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 38846 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. Ne consegue che la prescrizione va computata tenendo conto dell’aumento di pena previsto dall’art. 99, comma quarto, cod. pen. Quanto al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il momento consumativo coincide con la data di emissione della fattura.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dalla condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, con applicazione della continuazione rispetto ad altro reato della stessa specie già giudicato con sentenza irrevocabile. La Corte di appello di Palermo, con decisione del 5 febbraio 2025, ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado, rideterminando la pena.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda dunque il corretto computo del termine prescrizionale in presenza di recidiva reiterata e di atti interruttivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dal termine di prescrizione ordinario, cosiddetto “minimo”, del reato contestato, computato in sei anni in ragione dell’epoca di commissione dei fatti. Tale termine è stato aumentato di due terzi fino a dieci anni, in applicazione degli artt. 157, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen., essendo stata contestata al ricorrente la recidiva reiterata pluriaggravata.

Quanto al termine cosiddetto “massimo”, la Corte lo ha quantificato in sedici anni e otto mesi, dovendo il termine ordinario di dieci anni essere ulteriormente aumentato di due terzi ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., sempre in relazione all’ipotesi di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. Il Collegio ha quindi individuato il momento consumativo del reato nella data di emissione della fattura, coincidendo con essa la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Su tale base, al netto delle sospensioni disposte in primo grado, il termine di prescrizione massimo maturerà il 5 ottobre 2026. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023; nello stesso senso Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, importo fissato oltre il massimo in esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, in considerazione delle ragioni dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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