Patteggiamento, il giudice non può modificare la pena concordata (Cass. pen. Sez. IV n. 39829 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può modificare l’accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero, essendo vincolato alla necessaria corrispondenza, per qualità e quantità, tra la pena applicata e quella concordata. Egli può soltanto accogliere o rigettare la richiesta e, ove la pena pattuita sia illegale o la sostituzione richiesta non sia consentita dalla legge, deve rigettarla, non già applicare una pena diversa da quella oggetto dell’accordo. Nel caso di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere causato un incidente stradale, l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, preclusione che opera anche quando l’aggravante sia stata ritenuta equivalente o sub-valente in sede di bilanciamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante e, ridotta la pena per il rito, aveva determinato la pena in mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica provocando un incidente stradale.

L’accordo tra le parti prevedeva la sostituzione dell’intera pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Il giudice, invece, riteneva che la pena pecuniaria non potesse essere oggetto di sostituzione e applicava il lavoro di pubblica utilità alla sola pena detentiva, confermando la pena pecuniaria. Avverso tale statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 444 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per avere il giudice applicato una pena diversa da quella concordata. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dal principio generale che governa l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, costituito dalla necessaria corrispondenza, per qualità e quantità, tra pena applicata e pena oggetto dell’accordo. Il giudice può solo accogliere o rigettare la richiesta e non può modificarla, neppure nel caso in cui la pena sia illegale, dovendo in tale ipotesi rigettarla. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 9841 del 14 febbraio 2024 e le Sezioni Unite n. 33040 del 26.02.2015.

Il tema su cui si sofferma il decidente attiene al divieto di sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità: l’art. 20-bis cod. pen. prevede che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo possa essere applicato in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La clausola di riserva contenuta nella stessa norma mantiene in vigore il comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, secondo cui la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo.

Ne deriva che la norma speciale esclude la sostituzione in presenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, come affermato da Sez. IV n. 21569 del 24.04.2024. La Corte enuncia il principio per cui l’art. 20-bis cod. pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena in ragione della maggiore gravità del fatto.

Nel caso concreto, l’aggravante risultava contestata e ritenuta anche in sede di applicazione della pena, essendo stato concordato e recepito il riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza. La statuizione viola dunque anche l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, poiché la preclusione alla sostituzione opera anche qualora l’aggravante sia stata ritenuta equivalente o sub-valente nel bilanciamento, che incide solo quoad poenam senza eliminarne la sussistenza. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per una completa rivisitazione dell’accordo delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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