Giudice onorario nei collegi penali e reati sessuali non aggravati (Cass. pen. Sez. III n. 33605 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di composizione dei collegi penali, il divieto di destinazione del giudice onorario di pace ai procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. opera, per il settore penale, esclusivamente con riguardo ai reati indicati nell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., tra i quali figura la violenza sessuale solo nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609 ter cod. pen. Ne consegue che, ove taluna di tali aggravanti non sia contestata, la partecipazione del giudice onorario al collegio non integra violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 116 del 2017. La relativa inosservanza, inoltre, non è sanzionata da nullità assoluta, ma costituisce una irregolarità nelle disposizioni sull’assegnazione dei processi, che ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice. In sede di legittimità, a fronte di un apparato motivazionale privo di profili di irrazionalità, è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di parametri alternativi di valutazione della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 settembre 2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma per cinque episodi di violenza sessuale, unificati dal vincolo della continuazione, commessi in danno di cinque giovani donne, tre delle quali minorenni, nel contesto di finti provini cinematografici. L’imputato era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con provvisionale.
Avverso la decisione di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la nullità assoluta delle sentenze di merito per la presenza, nel collegio di primo grado, di un giudice onorario; la carenza e illogicità della motivazione in punto di responsabilità; l’inosservanza degli art. 512 cod. proc. pen. per l’acquisizione delle sommarie informazioni di una persona offesa; il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dal primo motivo. L’art. 12 del d. lgs. n. 116 del 2017 vieta di destinare il giudice onorario di pace a comporre i collegi penali qualora si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. Tra questi figura la violenza sessuale, ma solo nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609 ter cod. pen. Poiché nessuna di tali aggravanti era stata contestata, la censura è risultata priva di fondamento.
La Corte ha aggiunto un argomento ulteriore, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite: la violazione delle norme sull’assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari non integra una nullità assoluta, ma una semplice inosservanza delle disposizioni sull’assegnazione dei processi che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non incide sulla capacità del giudice.
Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che le due conformi sentenze di merito hanno ricostruito i fatti valorizzando le dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili per coerenza e convergenza, in assenza di contagio narrativo o condizionamento esterno. La Corte ha escluso che le obiezioni difensive, basate sulla mancata querela di altre ragazze o sull’assenza di riscontri forensi, valessero a destrutturare tale giudizio, ribadendo che in cassazione è preclusa la rilettura del materiale istruttorio e la proposta di letture alternative (richiamati Sez. 6 n. 5465 del 2020, Sez. 6 n. 47204 del 2015, Sez. 2 n. 9106 del 2021).
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha specificato in che modo si sarebbe realizzata la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., risolvendosi la doglianza in un non consentito dissenso valutativo.
Infine, la Corte ha confermato il diniego dell’attenuante della minore gravità, valorizzando le modalità insidiose dei fatti e la posizione di preminenza dell’imputato rispetto a vittime in condizione di sudditanza psicologica (richiamate Sez. 3 n. 50336 del 2019 e Sez. 3 n. 23913 del 2014). Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto immune da censure la motivazione fondata sull’assenza di resipiscenza e sulla reiterazione delle condotte (Sez. 5 n. 43952 del 2017, Sez. 3 n. 28535 del 2014). Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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