Detenzione domiciliare umanitaria e bilanciamento con la pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 33653 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare umanitaria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che riproduce i presupposti del differimento facoltativo della pena ex art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione solo in presenza di condizioni patologiche di particolare gravità, tali da porre in pericolo la vita del condannato o da determinare conseguenze dannose particolarmente rilevanti, con trattamenti terapeutici non adeguatamente praticabili in ambiente detentivo. Il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di tutela della sicurezza collettiva. La valutazione non può arrestarsi ai soli casi di patologia incompatibile con la detenzione, ma si estende alle condizioni morbose che rendano l’espiazione contraria al senso di umanità ex art. 27, comma terzo, Cost. e art. 3 CEDU, coordinate con l’accertamento della pericolosità sociale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di differimento della pena presentata nell’interesse di un detenuto, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della collettività rispetto alla dedotta maggiore afflittività della detenzione in relazione alle sue condizioni di salute. Il giudice ha valorizzato la gravità dei reati, l’entità della pena inflitta e la durata del trattamento sanzionatorio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen., con vizio di motivazione. Ha censurato, in particolare, il diniego di espletamento di una perizia volta a verificare la compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime detentivo, essendo state considerate esaustive le relazioni sanitarie in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la disciplina della detenzione domiciliare umanitaria, che riproduce i presupposti sostanziali del differimento facoltativo della pena. Essa richiede patologie di particolare gravità, idonee a porre in pericolo la vita del condannato o a determinare conseguenze dannose rilevanti, con cure non adeguatamente praticabili in carcere. In tale ambito il giudice è chiamato a un equilibrato bilanciamento tra il diritto del detenuto e le esigenze di sicurezza collettiva, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv. 287692; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, Rv. 280352).
La Corte precisa che la valutazione giudiziale non può arrestarsi ai casi di patologia strettamente incompatibile con la detenzione, dovendo estendersi alle condizioni morbose che rendano l’espiazione contraria al senso di umanità cui si ispirano l’art. 27, comma terzo, Cost. e l’art. 3 CEDU. Assumono rilievo tutti gli stati patologici suscettibili di incidere sulla dignità della persona detenuta, da garantire anche in esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, Rv. 286904; Sez. 1, n. 55049 del 7/6/2017, Rv. 271891; Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, Rv. 285757).
Parimenti consolidato è il principio per cui la valutazione sulle condizioni di salute va coordinata con l’accertamento della pericolosità sociale, attraverso un giudizio di bilanciamento volto a individuare l’interesse meritevole di prevalente tutela nel caso concreto (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).
Su queste basi, la decisione impugnata risulta immune dalle censure. Il Tribunale ha svolto una compiuta disamina di tutti gli elementi, valorizzando la gravità del titolo esecutivo, la consistenza del trattamento sanzionatorio e la durata della pena, nonché le risultanze della documentazione sanitaria. Da essa è emersa una condizione clinica complessa, ma non incompatibile con il mantenimento dello stato detentivo, grazie alla costante presa in carico terapeutica e agli accertamenti specialistici effettuati. L’ordinanza dà conto delle patologie e delle conclusioni dei sanitari, senza che alcun accertamento abbia ravvisato incompatibilità con il regime carcerario o l’impossibilità di assicurare le cure necessarie.
Le doglianze difensive non si confrontano con tale apparato argomentativo: il ricorso reitera la descrizione delle condizioni patologiche e richiama principi giurisprudenziali, senza individuare specifici passaggi dell’ordinanza in contrasto con essi né elementi decisivi trascurati dal giudice di sorveglianza. Da tanto discende il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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