Differimento facoltativo della pena e bilanciamento tra cura e pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 37205 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. presuppone una grave infermità fisica che renda le condizioni di salute del condannato incompatibili con il carcere. Il giudizio di compatibilità è bifasico: prima in astratto, secondo l’inquadramento nosografico e l’astratta possibilità di cura; poi in concreto, secondo le modalità di somministrazione delle terapie rispetto all’istituto di detenzione e alle strutture nelle quali il condannato può essere trasferito. Il giudice deve operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, valutando anche la pericolosità sociale e la durata della pena. La detenzione domiciliare in luogo del differimento ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. è subordinata alla prevalenza dell’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto rispetto a quella di tutela della salute. Il motivo di ricorso che deduca violazione di norme costituzionali o della CEDU, senza prospettare una questione di legittimità costituzionale, è inammissibile.
Il Fatto
Il condannato, detenuto presso una casa circondariale, espiava una pena risultante da un cumulo emesso dal pubblico ministero, con decorrenza dal 2016 e termine al 2048. Nel corso dell’esecuzione era stato ammesso più volte alla detenzione domiciliare in luogo del differimento per ragioni di salute, e in ogni occasione la misura era stata revocata dopo pochi mesi per violazioni delle prescrizioni.
Il magistrato di sorveglianza aveva sospeso provvisoriamente la misura con decreto del 13 marzo 2026, eseguito il giorno successivo. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha ratificato la sospensione, revocato l’ammissione alla misura, rigettato le ulteriori istanze di differimento obbligatorio e facoltativo e di detenzione domiciliare, e ha incaricato l’amministrazione penitenziaria di assegnare il detenuto a un reparto di medicina protetta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Entrambi i motivi evocano la violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost. e delle norme CEDU, ma la censura non è consentita: l’inosservanza di disposizioni costituzionali può fondare solo una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta. Le norme convenzionali operano come fonti interposte rispetto all’art. 117, comma primo, Cost., e anch’esse possono essere invocate solo a sostegno di una questione di costituzionalità. I parametri sono peraltro solo declamati nei titoli dei motivi, senza sviluppo argomentativo, con conseguente inammissibilità sotto il duplice profilo.
Nel merito la Corte ricostruisce la disciplina del differimento facoltativo. Il presupposto è una grave infermità fisica che ponga in pericolo la vita o provochi rilevanti conseguenze dannose, e che esiga un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen.. Il giudizio di compatibilità richiede il bilanciamento tra cura e sicurezza, alla luce della durata della pena, dell’età e della pericolosità del condannato, e deve accertare se le condizioni possano essere preservate in istituto o in centri clinici penitenziari nel rispetto del senso di umanità.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo di tale sistema. La revoca trova giustificazione nella natura facoltativa del differimento e nelle numerose violazioni delle prescrizioni: il detenuto ha scientemente eluso le regole, rimuovendo più volte il catetere, allontanandosi senza autorizzazione e tenendo condotte non consone anche durante il ricovero. L’applicazione della misura domiciliare si è rivelata inidonea a contenere la pericolosità sociale già nella fase provvisoria.
Le emergenze nosografiche non consentono un giudizio di incompatibilità con il carcere: le patologie non risultano in aggravamento né determinano un pericolo di vita attuale, e il Tribunale ha razionalmente escluso una situazione ex art. 146, n. 3, cod. pen. La nota sanitaria che prospettava una generale “incompatibilità” è stata giudicata non pertinente, perché proveniente dall’area sanitaria di un istituto nel quale il detenuto era rimasto un solo giorno, e perché sovrapponeva la condizione ex art. 146 cod. pen. con quella, meno grave, dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen. Il Tribunale ha indicato all’amministrazione penitenziaria l’inserimento in un SAI o reparto di medicina protetta.
Le censure difensive si risolvono in contestazioni rivalutative del merito, non consentite ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e non indicano una specifica risultanza istruttoria travisata. Il giudizio di compatibilità compete al Tribunale di sorveglianza e resiste al sindacato di legittimità quando è sorretto da motivazione adeguata e coerente. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 146 c.p. – Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
- Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso